Ordinanza n. 138/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa adozione delle misure cautelari più idonee del provvedimento del Dipartimento Attività Economico Produttive - Sportello Carburanti prot. QH/2025/0070013 dell'1 ottobre 2025, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di potenziamento con prodotto GPL dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Roma, Via della Magliana Nuova n. 428-430 (doc. 1); del parere del Dipartimento Programmazione Urbanistica prot. QF/2025/ 0124131 del 3 settembre 2025 (doc. 2);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo diniego dell'istanza di potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti mediante introduzione del GPL e del metano per autotrazione, unitamente al presupposto parere urbanistico
Esito
La controversia
La società ricorrente, titolare di una stazione di servizio acquistata mediante cessione di ramo d’azienda, aveva presentato un’istanza di potenziamento dell’impianto con introduzione dei prodotti GPL e metano per autotrazione. Una precedente decisione di diniego era stata annullata dal TAR per difetto di motivazione e di istruttoria. A seguito della riedizione del potere, Roma Capitale ha nuovamente respinto l’istanza con provvedimento del 1° ottobre 2025, recependo un nuovo parere del Dipartimento Programmazione Urbanistica del 3 settembre 2025. La società ha impugnato il nuovo diniego e il parere presupposto, deducendo l’illegittimità degli atti e chiedendo la sospensione cautelare. In camera di consiglio ha inoltre eccepito la tardività del deposito documentale effettuato dall’amministrazione il giorno precedente; il Collegio ha ritenuto effettivamente tardivo tale deposito e non ne ha tenuto conto nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del nuovo diniego né ha accolto o respinto definitivamente le censure. Ha ritenuto che le esigenze cautelari della società potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anziché mediante la sospensione degli atti impugnati. Ha fissato la discussione nel merito al 21 aprile 2026. Il deposito documentale tardivo di Roma Capitale non è stato considerato in sede cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
la discussione nel merito del ricorso
Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può adottare tale misura in luogo della sospensione o di altre misure cautelari.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente tutelabili le esigenze del ricorrente mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza concedere la sospensione dell’atto impugnato, quando la trattazione ravvicinata della causa assicuri una protezione effettiva e tempestiva.
- Il deposito documentale effettuato dall’amministrazione oltre i termini processuali applicabili e in prossimità della camera di consiglio può essere dichiarato tardivo e non essere considerato ai fini della decisione cautelare.
- Quando il giudizio cautelare non definisce la controversia, la fissazione dell’udienza pubblica di merito non comporta una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure rivolte contro gli atti impugnati.
Come è indicizzato
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