Sentenza n. 2118/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto l’impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per un mese e degli atti di trasferimento d’autorità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado riproponendo le censure contro il decreto ministeriale che gli aveva inflitto la sospensione dall’impiego per un mese e contro gli atti di designazione e disposizione del trasferimento d’autorità. Quanto alla sanzione disciplinare, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1355 del codice dell’ordinamento militare, lamentando l’abnorme sproporzione della sanzione, l’assenza di un autonomo accertamento e di un’autonoma valutazione amministrativa rispetto agli atti del procedimento penale militare, il mancato esame delle proprie deduzioni difensive e l’erroneo richiamo alla lesione del prestigio dell’Istituzione, poiché la colluttazione sarebbe rimasta circoscritta all’ambiente della caserma. Ha inoltre dedotto la violazione del termine di 270 giorni previsto dall’art. 1392, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, sostenendo che non fosse provata la data di conoscenza da parte dell’Amministrazione del decreto penale di archiviazione. Quanto al trasferimento d’autorità, ha sostenuto che esso avesse finalità esclusivamente punitive e che mancassero ragioni di incompatibilità ambientale, anche perché l’altro militare coinvolto nella colluttazione era stato trasferito altrove. Ha infine contestato genericamente la ricostruzione della violazione disciplinare e la gravità delle lesioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. In relazione alla sanzione disciplinare, ha rilevato che l’Amministrazione aveva proceduto sulla base degli esiti dell’inchiesta formale, senza adesione acritica al procedimento penale, valutando autonomamente la condotta, le memorie difensive, la situazione familiare, lo stato di servizio e il quadro disciplinare del militare. È rimasto incontestato il coinvolgimento del militare in una colluttazione per futili motivi con un collega, avvenuta durante il servizio, all’interno della caserma e alla presenza di altri militari. La lesione del prestigio dell’Istituzione può rilevare anche nei rapporti interni tra militari e non soltanto nei rapporti esterni con i cittadini. L’archiviazione penale per particolare tenuità del fatto non esclude la rilevanza disciplinare della condotta, poiché l’art. 131-bis c.p. esclude la punibilità del reato senza estinguerlo e si fonda su valutazioni proprie dell’ordinamento penale. La sanzione, consistente nella sospensione dall’impiego per un mese, è stata ritenuta la meno afflittiva tra le sanzioni di stato e applicata al minimo edittale, sicché non è risultata manifestamente sproporzionata o irragionevole. È stata inoltre esclusa la violazione del termine di 270 giorni: il decreto di archiviazione era stato acquisito dall’Amministrazione l’8 ottobre 2020, come risultante dal protocollo di entrata, e l’appellante non aveva provato una conoscenza anteriore. Quanto al trasferimento, il Collegio ha osservato che l’atto definitivo aveva disposto soltanto il mutamento di reparto nella medesima sede, circostanza incompatibile con una finalità esclusivamente punitiva e indicativa del contemperamento tra l’esigenza di rimuovere l’incompatibilità ambientale e le esigenze personali del militare. L’eco della colluttazione all’interno del reparto poteva incidere sui rapporti interpersonali e sulla disciplina, anche dopo il trasferimento dell’altro commilitone. La censura relativa alla ricostruzione della dinamica e alla gravità delle lesioni è stata dichiarata inammissibile per genericità, non recando una critica specifica alla motivazione della sentenza appellata. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1355 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare)
La disposizione è stata esaminata in relazione alla proporzionalità della sanzione disciplinare di stato; la sospensione per un mese, minimo edittale e sanzione meno afflittiva, è stata ritenuta non manifestamente sproporzionata o irragionevole.
art. 1357, lett. a), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare)
È richiamato per qualificare la sanzione inflitta come la meno afflittiva tra le sanzioni di stato e applicata al minimo edittale.
art. 1392, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare)
Il termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare decorre, nel caso esaminato, dalla conoscenza amministrativa del decreto di archiviazione, individuata nella data di acquisizione e protocollazione dell’atto; non rileva una conoscenza anteriore non provata.
art. 131-bis c.p.
L’archiviazione o la declaratoria fondata sulla particolare tenuità del fatto non estingue il reato, ma ne esclude la punibilità per ragioni proprie dell’ordinamento penale; ciò non impedisce di valutare la medesima condotta sotto il profilo disciplinare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato esclusivamente quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati esclusivamente in materia di tutela dei dati personali e oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’archiviazione del procedimento penale per particolare tenuità del fatto non esclude, di per sé, la rilevanza disciplinare della medesima condotta, poiché la particolare tenuità opera nell’ordinamento penale escludendo la punibilità e non determina l’estinzione del fatto né impedisce una sua autonoma valutazione disciplinare.
- Nel procedimento disciplinare militare l’Amministrazione deve svolgere un autonomo accertamento e una autonoma valutazione dei fatti, ma può utilizzare gli elementi acquisiti nel procedimento penale, purché li esamini criticamente e consideri anche le deduzioni difensive, il comportamento complessivo e lo stato di servizio dell’incolpato.
- La lesione del prestigio dell’Istituzione militare può derivare anche da condotte tenute all’interno della caserma e nei rapporti tra colleghi, senza che sia necessario che il fatto abbia avuto diffusione all’esterno o coinvolto direttamente cittadini estranei all’Amministrazione.
- La valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare deve considerare la gravità della condotta, il comportamento complessivo e il rendimento di servizio dell’incolpato; non è manifestamente sproporzionata la sospensione dall’impiego applicata al minimo edittale e corrispondente alla sanzione di stato meno afflittiva.
- Il termine per la conclusione del procedimento disciplinare collegato a un procedimento penale decorre dalla conoscenza effettiva del provvedimento penale da parte dell’Amministrazione, che può essere comprovata dalla data di acquisizione e protocollazione dell’atto; la conoscenza anteriore deve essere provata da chi la deduce.
- Il trasferimento d’autorità del militare può essere legittimamente disposto per esigenze di incompatibilità ambientale e di tutela dei rapporti interpersonali e della disciplina del reparto; il fatto che sia disposto un mutamento di reparto nella medesima sede costituisce elemento incompatibile con una finalità esclusivamente punitiva.
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