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Sentenza

Sentenza n. 5470/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento a) con ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 24300 del 12.12.2022 della Regione Emilia Romagna – Direzione generale cura della persona salute e welfare, ivi compreso l’'Allegato – Parte integrante 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’'economia e delle finanze, 6.7.2022 che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018); - dell’Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”: - della Circolare del Ministero della Salute del 29.7.2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018; con istanza, ove occorrer possa, - di previa rimessione della questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale dell’art. 9-ter del D.L. n. 78 del 2015, anche per come modificato ed integrato con L. del 30.12.2018, n. 145, c. 557 e dall’art. 18 del D.L. 9.8.2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022 n. 142 (cd. Decreto Aiuti-bis), - e/o di previa disapplicazione o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea; nonché per la condanna della Amministrazione - alla restituzione delle somme eventualmente frattanto pagate dalla Impresa ricorrente, o trattenute a suo carico, per i titoli di cui sopra e che, per quanto sarà accertato e dichiarato in (auspicato) accoglimento del presente ricorso, siano rilevate non dovute, in toto o in parte, nonché al pagamento delle somme correlativamente dovute a titolo di interessi e rivalutazione; b) con ricorso per motivi aggiunti: - gli ulteriori atti ivi indicati.

Giustizia amministrativa202302303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti nazionali e regionali di determinazione degli obblighi di ripiano della spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nell'ambito del payback sanitario

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa, dopo la trasposizione in sede giurisdizionale di un originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha impugnato la determinazione regionale recante gli importi di payback posti a suo carico, nonché i decreti ministeriali, l'accordo Stato-Regioni, la circolare e gli ulteriori atti presupposti relativi alla definizione del tetto di spesa e delle modalità di ripiano per gli anni 2015-2018. Sono stati dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili; è stata inoltre prospettata, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nonché la disapplicazione della disciplina interna o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. È stata chiesta anche la restituzione delle somme eventualmente pagate o trattenute, oltre a interessi e rivalutazione. Con motivi aggiunti sono stati impugnati ulteriori atti. In vista dell'udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il pagamento degli oneri di ripiano ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rendendo certa e definitiva l'inutilità di una pronuncia sull'annullamento degli atti impugnati. Il Collegio ha tuttavia escluso la cessazione della materia del contendere, poiché questa avrebbe richiesto l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria o comunque un evento satisfattivo della pretesa. Il pagamento, infatti, ha fatto venir meno l'interesse attuale alla pronuncia, ma non ha soddisfatto la domanda originaria, diretta a non effettuare alcun pagamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Prevede gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo degli obblighi di payback sanitario per i fornitori di dispositivi medici.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025

    Richiamato in relazione al versamento effettuato dalla ricorrente in favore delle Regioni degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Il pagamento dell'importo oggetto di una domanda di annullamento può determinare una situazione di fatto e di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della pronuncia e quindi comportare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il pagamento dell'obbligazione contestata non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone il soddisfacimento della pretesa azionata, mentre il pagamento può limitarsi a far venir meno l'interesse attuale alla pronuncia demolitoria.
  • Quando la domanda originaria è diretta a evitare qualsiasi pagamento, il successivo pagamento dell'importo controverso rende inutiliter data una pronuncia sull'annullamento degli atti, ma non costituisce di per sé un evento satisfattivo della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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