Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/01/2022 n. 1896 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente impugnava l'estratto di ruolo relativo a 11 cartelle emesse da Equitalia Sud sostenendo che le cartelle non erano mai state notificate e che i relativi crediti dovevano considerarsi prescritti. In primo grado la C.T.P. di Napoli accolse parzialmente il ricorso annullando due cartelle per mancata prova di valida notificazione (assenza della cartolina di raccomandata A.R.). Equitalia Sud appellò e la C.T.R. della Campania, in contumacia del contribuente, dichiarò inammissibile il ricorso del contribuente per carenza di interesse, ritenendo che l'estratto di ruolo diventi impugnabile solo con la notifica dell'estratto stesso o della cartella. Il contribuente propose ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, la nullità della sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio in relazione alla mancata notifica dell'appello all'Agenzia delle Entrate, parte del giudizio di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la C.T.R. non avesse integrato il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la quale benché parte del giudizio di primo grado non risultava stata notificata dell'appello. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 331 c.p.c. impone l'integrazione del contraddittorio in appello quando più parti erano presenti in primo grado (litisconsorzio necessario processuale), pena la nullità dell'intero procedimento di secondo grado. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rimessa alla C.T.R. della Campania in diversa composizione per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate; le altre censure sono state dichiarate assorbite; la Corte ha disposto il rinvio anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    Stabilisce l'obbligo di integrazione del contraddittorio in appello quando la presenza di più parti nel primo grado deve persistere in sede di impugnazione (litisconsorzio necessario sostanziale o processuale). La mancata integrazione determina la nullità del procedimento d'appello.

  • art. 360 c.p.c., comma 1 (nn. 3,4,5)

    Norma i motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge o regolamento di competenza (nn. 4 e 5) e violazione di norme di diritto processuale (n.3). Nel caso in esame il ricorso si fondava su più di queste censure, la Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'art. 331 c.p.c.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in motivi di doglianza relativi al principio del giudicato; nella pronuncia di cassazione è menzionato tra le norme oggetto di censura ma la Corte ha deciso per la nullità processuale e ha assorbito le altre censure.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione a questioni di giudicato e decorso dei termini processuali; la Corte non ha approfondito il merito essendo intervenuta per vizio di integrazione del contraddittorio.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla efficacia del giudicato e alle questioni valutate; non è stato decisivo per la pronuncia che ha escluso la validità della sentenza d'appello per vizio processuale.

  • art. 101 c.p.c., comma 2

    Norma sul contraddittorio su questioni rilevabili d'ufficio; il ricorso lamentava che la C.T.R. non aveva previamente sottoposto alle parti la questione rilevata ex officio. Anche questa censura è stata assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Ricondotta tra le norme invocate contro la decisione di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo; la Corte non si è pronunciata sul merito dell'interpretazione normativa perché ha cassato la sentenza per vizio di contraddittorio.

Massime di principio

  • Se più soggetti erano parte del giudizio di primo grado, l'appello deve essere notificato a tutti: la mancata notifica di uno di essi (anche se non materialmente parte opponente) determina la nullità del procedimento d'appello per mancata integrazione del contraddittorio.
  • L'obbligo di integrazione del contraddittorio in sede d'impugnazione opera sia per il litisconsorzio necessario sostanziale sia per il cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando le cause sono inscindibili o dipendenti.
  • La nullità per mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio e può essere fatta valere in cassazione: il rimedio tipico è la cassazione con rinvio per nuovo esame dopo integrazione del contraddittorio.
  • In controversie su cartelle ed estratti di ruolo, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità per 'assenza di interesse', il giudice d'appello deve verificare che tutte le parti del primo grado siano state correttamente coinvolte nell'impugnazione; in caso contrario la questione processuale prioritariamente rilevante è l'integrazione del contraddittorio.
  • Per il contribuente e per l'agente della riscossione: curare la corretta notifica degli atti e conservare le prove (es. cartolina A.R.) perché l'assenza di prova di notifica può determinare l'annullamento dell'atto; ma in sede d'appello è altrettanto essenziale notificare l'impugnazione a tutte le parti del primo grado (es. Agenzia delle Entrate) per evitare la nullità dell'appello.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.