Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1379/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito della procedura decreto flussi 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato automaticamente dal sistema informatico SPI 2.0 su istanza di un datore di lavoro poi divenuto irreperibile. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 7 della legge n. 241/1990, 2, comma 6, e 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 24 Cost., sostenendo di non avere mai ricevuto la comunicazione di avvio né la notifica del provvedimento conclusivo e di essere stato leso nel diritto di difesa. Ha inoltre lamentato disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che le comunicazioni erano state inviate a una PEC riferibile al CAF che aveva presentato l'istanza, anziché direttamente a lui o al datore di lavoro. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, il difetto di istruttoria e l'irragionevolezza della revoca. Secondo il ricorrente, la mancata integrazione documentale e la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno erano imputabili esclusivamente al datore di lavoro, divenuto irreperibile; egli avrebbe quindi dovuto poter conservare la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per attesa occupazione, anche perché aveva trovato un diverso impiego come meccanico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura relativa alla comunicazione del procedimento e alla notifica della revoca. Nella procedura telematica del decreto flussi l'amministrazione non è tenuta a notificare gli atti all'aspirante lavoratore straniero, essendo sufficiente la comunicazione al datore di lavoro che ha presentato l'istanza, presso il domicilio digitale indicato. L'omessa notifica allo straniero non determina comunque la nullità del provvedimento, ma può incidere soltanto sulla decorrenza del termine per impugnarlo; nel caso concreto il ricorso è stato tempestivamente proposto dopo la conoscenza dell'atto. Il Collegio ha inoltre ritenuto applicabile l'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso: le carenze documentali riguardavano esclusivamente elementi nella disponibilità del datore di lavoro, quali la documentazione sulla capacità reddituale e occupazionale, il riscontro del centro per l'impiego, la documentazione relativa all'alloggio e l'iscrizione professionale dell'asseveratore, e non potevano essere colmate dal lavoratore straniero. Nel merito sostanziale, il TAR ha ritenuto legittima la revoca, riconducendola alla mancanza originaria dei requisiti del datore di lavoro e non alla successiva perdita di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato. L'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 consente di ottenere un diverso titolo di soggiorno in caso di perdita di un posto di lavoro precedentemente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; tale disciplina non è estensibile al caso in cui il rapporto di lavoro non sia mai iniziato. La circostanza che il lavoratore abbia trovato un successivo impiego presso altro datore non impedisce quindi la revoca del nulla osta né fonda il diritto a un permesso per lavoro subordinato o per attesa occupazione. Una diversa soluzione consentirebbe di aggirare le regole sull'ingresso regolare mediante promesse di lavoro inesistenti o fraudolente. L'eccezione di tardività sollevata dall'amministrazione è stata ritenuta assorbita. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura di omessa comunicazione di avvio è stata respinta; nella procedura telematica del decreto flussi è sufficiente la comunicazione al datore di lavoro istante, presso il domicilio digitale indicato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di revoca era stato inviato per consentire l'integrazione documentale; le carenze riguardavano documenti nella disponibilità del datore di lavoro.

  • art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990

    Il provvedimento non è annullabile per omessa comunicazione dell'avvio quando l'amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; tale regola è stata applicata alle carenze documentali non colmabili dal lavoratore straniero.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    La possibilità di ottenere un diverso permesso di soggiorno riguarda la perdita di un rapporto di lavoro precedentemente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, non il caso in cui il rapporto previsto dal nulla osta non sia mai iniziato.

  • art. 1 l. 12/1979

    Richiamato con riferimento all'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro relativo all'asseverazione, quale elemento documentale mancante.

Massime di principio

  • Nella procedura telematica per il rilascio del nulla osta al lavoro nell'ambito del decreto flussi, la comunicazione degli atti procedimentali e del provvedimento conclusivo al datore di lavoro che ha presentato l'istanza, presso il domicilio digitale da questi indicato, è sufficiente e non impone una distinta notificazione all'aspirante lavoratore straniero.
  • L'omessa comunicazione allo straniero del provvedimento di revoca del nulla osta non determina la nullità dell'atto, ma può rilevare ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, ferma restando la tutela processuale quando il ricorso sia proposto dopo la conoscenza dell'atto.
  • La mancata comunicazione di avvio o dei motivi ostativi non comporta l'annullamento del provvedimento quando le carenze documentali riguardano esclusivamente fatti e documenti nella disponibilità del datore di lavoro e non possono essere colmate dall'aspirante lavoratore, sicché il contenuto della decisione non avrebbe potuto essere diverso.
  • La disciplina che consente allo straniero di ottenere un permesso per attesa occupazione o altro titolo dopo la perdita del posto di lavoro presuppone l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro regolare; non si applica quando il rapporto indicato nel nulla osta non è mai sorto per carenza originaria dei requisiti del datore di lavoro.
  • La successiva assunzione dello straniero presso un diverso datore di lavoro non sana la carenza originaria dei requisiti della procedura di ingresso e non impedisce la revoca del nulla osta rilasciato sulla base della domanda incompleta del datore di lavoro originario.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.