Cassazione Penale, Sentenza n. 20967/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione per complessivi 924 giorni (custodia cautelare disposta dal G.I.P. il 21/12/2006 e revocata dal Tribunale del riesame il 17/06/2009), in relazione ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa e di estorsione; il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte d'appello, pur avendo poi escluso la responsabilità penale (assoluzione divenuta irrevocabile), aveva negato la riparazione ritenendo sussistenti rapporti e comportamenti compatibili con la partecipazione all'organizzazione criminale sulla base di captazioni e di elementi indiziari. Il ricorrente contestava che tali elementi non dimostravano dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p., rilevando che molte intercettazioni riguardavano terzi o questioni amministrative condominiali e che, inoltre, alcuni testi (Forleo) avevano escluso condotte violente nei suoi confronti; evidenziava anche il suo immediato apporto collaborativo agli inquirenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza. Ha richiamato il principio secondo cui, quando la revoca della misura cautelare sia stata disposta dal giudice del riesame per mancanza di gravità indiziaria sulla base di una diversa valutazione degli stessi elementi trasmessi al giudice che aveva adottato la misura, non può il giudice della riparazione negare l'indennizzo invocando che l'istante abbia dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave. In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma richiamata con riferimento al requisito ostativo dell'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave; la Corte interpreta che tale ostativo non può essere applicato quando la revoca è stata disposta a seguito di diversa valutazione degli stessi elementi dal giudice del riesame
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello in sede di riesame (Tribunale del riesame) e la possibilità di revoca della misura cautelare; nel caso di specie il Tribunale del riesame ha revocato la misura per mancanza di gravità indiziaria sulla base degli stessi elementi
Sentenza Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Giurisprudenza di legittimità richiamata che stabilisce il principio per cui l'aver concorso a determinare l'adozione della misura cautelare non è ostativo al riconoscimento della riparazione quando l'insussistenza delle condizioni per la misura emerge da una diversa valutazione degli stessi elementi sottoposti al giudice cautelare
Massime di principio
- Se la revoca della misura cautelare è stata disposta dal giudice del riesame per mancanza di gravità indiziaria sulla base della stessa documentazione inviata al giudice che aveva adottato la misura, il giudice della riparazione non può precludere l'indennizzo evocando il comportamento colposo o doloso dell'imputato; l'errore è da ritenersi dell'Autorità giudiziaria e non causato dall'istante
- Il giudice della riparazione non può riaprire una valutazione sulla colpa lieve dell'istante quando la revoca è avvenuta per diversa valutazione degli stessi elementi: l'accertamento della causa efficiente della misura è determinante (ciò che conta è se la condotta dell'istante abbia realmente prodotto l'adozione della misura)
- Occorre distinguere due ipotesi: a) revoca per nuova valutazione degli stessi elementi (favorisce il riconoscimento della riparazione); b) revoca grazie a nuove prove sopravvenute che escludono l'esistenza degli indizi originari (in questo caso può essere censurabile la condotta dell'istante se ha effettivamente determinato la misura)
- In giudizi analoghi è importante valutare con attenzione la fonte e il contenuto delle intercettazioni (se riguardano la gestione di affari leciti o se configurano effettiva partecipazione ad attività illecite) e l'apporto probatorio di dichiarazioni di terzi che scagionino l'imputato
- La cooperazione dell'indagato con le autorità e la tempestiva contestazione degli addebiti possono essere elementi favorevoli in sede di riparazione, ma la loro rilevanza dipende anche dalla modalità in cui è stata motivata la revoca della misura
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