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Sentenza

Sentenza n. 950/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 498/2024, pubblicata il 23 aprile 2024 dal Tribunale di Latina, sez. Lavoro e Previdenza, passata in giudicato ai sensi del disposto dell'art. 114, comma 2 c.p.c., con cui il G.L. del Tribunale di Latina, ha disposto, in accoglimento della domanda, la condanna del Ministero convenuto al pagamento in favore di SCEVOLA IDA della somma complessiva di € 1.023,16 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

Giustizia amministrativa202500882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.023,16, oltre interessi legali, per retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 24 aprile 2024, con la quale era stato riconosciuto il diritto al pagamento di euro 1.023,16, oltre interessi legali, per servizi prestati a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Ha chiesto anche la condanna dell'Amministrazione alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e l'esecuzione della statuizione sulle spese di lite. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'obbligo di pagamento nonostante il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente all'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla condanna civile relativa al pagamento di euro 1.023,16, oltre interessi legali. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo, ritenendo quindi ammissibile l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale. Ha ordinato al Ministero di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un suo delegato, quale commissario ad acta, attribuendogli 60 giorni per l'integrale esecuzione e ponendo il compenso, determinato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, a carico dell'Amministrazione inadempiente. È stata respinta la domanda di penalità di mora perché, considerata l'esiguità della somma dovuta e la nomina del commissario ad acta, la misura è stata ritenuta manifestamente iniqua e non necessaria per prevenire ulteriori ritardi significativi. È stata inoltre respinta la domanda di esecuzione della statuizione sulle spese di lite, poiché il giudice civile le aveva liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, titolare del relativo credito e quindi legittimato ad agire in proprio. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata esclusa perché manifestamente iniqua.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione al passaggio in giudicato della sentenza civile costituente il titolo da eseguire.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata, poiché l'esiguità dell'importo e la nomina del commissario ad acta rendevano la misura manifestamente iniqua e non necessaria.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere esperito per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di un'Amministrazione dello Stato, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare fin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente il compenso del commissario.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all'esiguità della somma dovuta e alla contestuale nomina del commissario ad acta, risulti manifestamente iniqua e non funzionale a prevenire ulteriori significativi ritardi.
  • Quando una sentenza civile liquida le spese di lite direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario, il cliente non è legittimato a chiedere in ottemperanza l'esecuzione di tale capo; il difensore deve agire in proprio per soddisfare il credito relativo alle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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