Sentenza del 22/09/2017 n. 13499 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Processo tributario - Litisconsorzio concessionario ente impositore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento per censure riferite anche agli enti impositori titolari della pretesa tributaria, pur essendo stato inizialmente convenuto soltanto il concessionario. La questione principale è stabilire se sussista un litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente impositore e chi debba coinvolgere quest'ultimo nel processo.
La decisione
Non sussiste litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente impositore. Tuttavia, quando il contribuente rivolge l'impugnazione soltanto contro il concessionario, quest'ultimo ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore per le contestazioni che riguardano la pretesa tributaria di quest'ultimo. Se il concessionario provvede alla chiamata, non subisce conseguenze negative per le censure riferite all'ente impositore, che potrà difendersi direttamente nel processo.
Massime di principio
- L'impugnazione della cartella proposta solo contro il concessionario non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso per mancata citazione dell'ente impositore.
- Il concessionario deve chiamare in giudizio l'ente impositore quando le contestazioni riguardano la sussistenza, l'ammontare o altri profili della pretesa tributaria imputabili a quest'ultimo.
- Il concessionario non è necessariamente responsabile delle censure riferite all'ente impositore: la chiamata in giudizio consente a quest'ultimo di difendersi e di assumere la responsabilità delle questioni di propria competenza.
- In situazioni analoghe occorre distinguere le contestazioni relative alla formazione della pretesa tributaria, riferibili all'ente impositore, da quelle relative alla riscossione o alla notificazione della cartella, riferibili al concessionario.
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