Cassazione Civile, Ordinanza n. 28168/2023 del 06/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2008, ai fini Ires, Irap e Iva, con il quale l’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione della società sulla base di più rilievi: costi ritenuti non inerenti, interessi attivi non dichiarati, sopravvenienze attive, quote di ammortamento indeducibili e spese non di competenza. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ha proposto nove motivi di ricorso per cassazione, lamentando soprattutto: motivazione apparente della sentenza d’appello; violazione delle regole sull’onere e sul valore presuntivo delle prove in tema di antieconomicità dei costi; omessa pronuncia e motivazione apparente su singoli rilievi (cataloghi, interessi attivi, manutenzioni, spese sostenute in favore della controllata americana, costi relativi a un immobile non detenuto direttamente dalla società); violazione delle norme fiscali sulla deducibilità/detraibilità dei costi e sulla rettifica delle risultanze di bilancio. Nelle more, la società è fallita e ha presentato domanda di definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018; l’Ufficio ha negato la definizione, ritenendo applicabile il comma 2-bis e non il comma 2-ter, perché in primo grado vi era stata soccombenza reciproca e non soccombenza integrale dell’Agenzia. Il fallimento ha quindi proposto ricorso successivo avverso il diniego, sostenendo che la controversia ancora pendente in Cassazione fosse limitata alla parte sui cui l’Agenzia era risultata soccombente nei precedenti gradi, con conseguente applicabilità del criterio del 5% e del codice 6; ha inoltre dedotto che il valore della lite dovesse essere calcolato al netto della parte già coperta da acquiescenza e giudicato interno.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso della società poi fallita, rilevando che la dichiarazione di fallimento fa venir meno il mandato difensivo nelle controversie non personali e che nel giudizio di legittimità non opera un regime di ultrattività del mandato fondato sull’art. 300 c.p.c., ma permane solo l’impulso d’ufficio del processo. Quanto al ricorso principale dell’Agenzia, la decisione non ne affronta nel merito i nove motivi perché la Corte esamina con priorità il ricorso successivo del fallimento, ritenuto pregiudiziale. Su quest’ultimo, la Corte lo ha accolto: ha interpretato l’art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018 nel senso che, ai fini della definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione, il "valore della controversia" va determinato con riferimento alla sola parte ancora effettivamente pendente, escludendo la quota coperta da acquiescenza e da giudicato interno. Poiché nel caso concreto il giudizio era proseguito solo per i rilievi residui pari a euro 291.388,00 e il pagamento effettuato dal fallimento corrispondeva a euro 14.569,40, la Corte ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata. Ne è seguita la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.l. n. 119/2018. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico di chi le aveva anticipate; quelle relative all’impugnazione del diniego sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la motivazione meramente apparente integra vizio denunciabile in cassazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione al requisito di specificità della motivazione
art. 132 c.p.c.
richiamato come norma sulla struttura della sentenza e sulla necessità di motivazione
art. 2697 c.c.
richiamato nella censura sull’onere della prova relativo all’antieconomicità dei costi
art. 2727 c.c.
richiamato per le presunzioni semplici utilizzate dall’Ufficio
art. 2729 c.c.
richiamato per la prova presuntiva dell’antieconomicità
art. 112 c.p.c.
richiamato per l’omessa pronuncia su singoli motivi di doglianza
art. 115 c.p.c.
richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove e delle deduzioni difensive
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
richiamato in relazione alla rettifica delle risultanze fiscali e di bilancio
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
richiamato sulla deducibilità dei costi e sul requisito di competenza/inerenza
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato sulla detrazione dell’IVA relativa ai costi contestati
art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018
"Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia"
la soccombenza va riferita alla controversia effettivamente pendente; il valore va calcolato al netto delle parti già coperte da acquiescenza o giudicato interno
art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018
il perfezionamento della definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
richiamato per il regime delle spese connesso alla definizione agevolata
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il regime delle spese nel processo tributario definito agevolmente
art. 43 l. fall.
la dichiarazione di fallimento fa perdere al fallito la legittimazione processuale nelle controversie non personali e determina l’interruzione automatica dei processi di merito
art. 72 l. fall.
richiamato nel ragionamento sulla disciplina del mandato difensivo dopo il fallimento
art. 78 l. fall.
richiamato per escludere l’applicazione della disciplina generale del mandato al mandato difensivo
art. 300 c.p.c.
la sua disciplina sull’interruzione non si applica al caso del fallimento nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di fallimento della parte fa venir meno il mandato difensivo nelle controversie non personali, senza che operi un principio di ultrattività del mandato; la mancata interruzione del processo di legittimità dipende dalla struttura impugnatoria dominata dall’impulso d’ufficio, non dalla persistenza del mandato.
- Ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti in Cassazione, la verifica della soccombenza dell’Ufficio deve essere compiuta con riferimento alla concreta porzione di controversia ancora pendente, escludendo le parti già definite per acquiescenza o coperte da giudicato interno.
- Il "valore della controversia" da assumere per la definizione agevolata non coincide necessariamente con l’importo originario dell’accertamento, ma con quello residuo effettivamente controverso al momento della domanda.
- Se la definizione agevolata viene perfezionata con il versamento dovuto e non emergono altre cause ostative, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto.
- In presenza di una definizione agevolata già perfezionata, il diniego amministrativo va annullato quando sia fondato su una errata individuazione della lite pendente o del criterio di calcolo dell’importo dovuto.
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