Cassazione Civile, Ordinanza n. 01280/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione proposta avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa in materia di violazioni del codice della strada. Nel giudizio di primo grado erano stati articolati quattro motivi di opposizione: i primi tre erano stati rigettati, mentre il quarto, relativo all’omessa indicazione delle ragioni che avevano impedito la contestazione immediata, era stato accolto. Il giudice di pace aveva comunque compensato le spese, richiamando sia il rigetto di parte delle censure sia l’assenza di un orientamento univoco sulla questione accolta. Il tribunale, investito dell’appello limitato alle spese, aveva confermato la compensazione, ritenendo che l’accoglimento fosse avvenuto solo per il difetto di prova sulle ragioni della mancata contestazione immediata e ravvisando gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 92 c.p.c. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo risultato complessivamente vittorioso nell’opposizione, il tribunale avrebbe dovuto ricalcolare le spese del primo grado secondo il criterio della soccombenza, senza valorizzare il parziale rigetto di singoli motivi di opposizione, posto che l’azione aveva ad oggetto un’unica domanda di annullamento dell’ordinanza-ingiunzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha chiarito che, pur essendo stati rigettati alcuni dei motivi di opposizione, il ricorrente era risultato totalmente vittorioso all’esito del giudizio di merito, perché l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione era stata accolta. Di conseguenza, la compensazione delle spese disposta nei gradi di merito non era giustificata, non emergendo alcuna grave ed eccezionale ragione idonea a derogare al criterio generale della soccombenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al tribunale in diversa composizione per la liquidazione delle spese di entrambi i gradi di merito e del giudizio di legittimità, ponendosi la regolazione sulle spese a carico della parte pubblica soccombente.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
il regolamento delle spese deve seguire, in via generale, il criterio della soccombenza
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è consentita solo in presenza dei presupposti normativi; nel caso concreto la Corte esclude la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione delle spese, conta l’esito complessivo della lite e non il fatto che siano stati rigettati alcuni singoli motivi difensivi o di opposizione, quando la domanda principale sia stata accolta.
- La compensazione delle spese costituisce deroga al criterio della soccombenza e richiede una concreta motivazione fondata su presupposti effettivi, non potendo essere giustificata solo dal parziale insuccesso di alcune censure all’interno di un’unica impugnazione o opposizione.
- Quando una parte ottiene l’accoglimento della propria opposizione avverso un atto sanzionatorio o ingiuntivo, essa deve essere considerata vittoriosa nel merito ai fini della regolazione delle spese, salvo specifiche e reali ragioni compensative.
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