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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3159

Regolamento delegato (UE) 2024/3159 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni per quanto riguarda la classificazione dei consumi e l’inclusione di giochi, lotterie e scommesse

Normativa europea32024R3159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro metodologico degli indici armonizzati dei prezzi al consumo allineando l'ECOICOP alla COICOP 2018 delle Nazioni Unite. Introduce inoltre, sul piano metodologico, la possibilità di includere giochi, lotterie e scommesse negli IPCA e IPCA-TC. L'applicazione operativa ai flussi di dati degli Stati membri è differita a gennaio 2026 per consentire l'adeguamento dei sistemi statistici nazionali.

Modifica la classificazione europea dei consumi individuali (ECOICOP) del regolamento (UE) 2016/792 e include giochi, lotterie e scommesse negli indici armonizzati dei prezzi al consumo.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto disciplina la produzione e la trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati relativi agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) e agli IPCA ad aliquote d'imposta costanti (IPCA-TC). La nuova classificazione ECOICOP versione 2 sostituisce l'allegato I del regolamento (UE) 2016/792 e si applica alla trasmissione dei dati a decorrere dal mese di riferimento di gennaio 2026. Restano fuori, per espressa previsione dell'articolo 5, paragrafo 8, i sottoindici già non richiesti perché non rientranti nella spesa monetaria per consumi finali delle famiglie o perché metodologicamente non ancora sufficientemente armonizzati, salvo la modifica volta a consentire l'inclusione di giochi, lotterie e scommesse.

Regolamento delegato (UE) 2024/3159: aggiornamento della classificazione ECOICOP e inclusione di giochi, lotterie e scommesse

Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2016/792 in materia di indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) e indice dei prezzi delle abitazioni, con l'obiettivo principale di allineare la classificazione europea dei consumi individuali secondo la funzione (ECOICOP) alla COICOP 2018 delle Nazioni Unite. La Commissione richiama, nei considerando, l'evoluzione dei modelli di consumo delle famiglie e la necessità di garantire comparabilità internazionale e coerenza metodologica tra classificazione e sottoindici.

Contesto normativo e finalità

La base giuridica dell'intervento è l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/792, che abilita la Commissione ad adottare atti delegati per modificare l'allegato I in funzione dell'armonizzazione internazionale della classificazione dei consumi. Il regolamento mira anche a integrare nel perimetro degli indici armonizzati un sottoindice per giochi, lotterie e scommesse, sulla base degli orientamenti metodologici elaborati da Eurostat.

Modifica della classificazione ECOICOP

Il cuore della riforma è la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/792 con la "CLASSIFICAZIONE EUROPEA DEI CONSUMI INDIVIDUALI SECONDO LA FUNZIONE (ECOICOP) versione 2". Il testo dell'allegato afferma espressamente che l'ECOICOP versione 2 è identica alla COICOP 2018 delle Nazioni Unite, con l'effetto di aggiornare in modo sistematico la struttura dei consumi ai fini statistici europei.

La nuova classificazione copre, in modo articolato, le principali divisioni di spesa delle famiglie, tra cui:

  • prodotti alimentari e bevande analcoliche;
  • bevande alcoliche, tabacco e droghe;
  • abbigliamento e calzature;
  • abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili;
  • sanità;
  • trasporti;
  • informazione e comunicazione;
  • ricreazione, sport e cultura;
  • servizi di istruzione;
  • ristorazione e alloggio;
  • servizi finanziari e assicurativi;
  • assistenza alla persona, protezione sociale e altri beni e servizi.

Sottoindici non obbligatori e aggiornamento dell'articolo 5

L'articolo 1, punto 1, sostituisce il paragrafo 8 dell'articolo 5 del regolamento 2016/792. Restano espressamente indicati i sottoindici o parti di sottoindici che gli Stati membri non sono tenuti a produrre, in quanto non inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari oppure perché il grado di armonizzazione metodologica non è ancora sufficiente:

  • 02.3 droghe;
  • 12.2 prostituzione;
  • 12.5.1 servizi assicurativi sulla vita;
  • 12.6.1 SIFIM.

La stessa disposizione conferisce poi alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento 2016/792, per modificare tale elenco al fine di includere giochi, lotterie e scommesse nell'IPCA e nell'IPCA-TC.

Inclusione di giochi, lotterie e scommesse

Uno dei profili più rilevanti è l'esplicita previsione che giochi, lotterie e scommesse debbano essere inclusi negli IPCA e negli IPCA-TC. La Commissione motiva questa scelta richiamando orientamenti metodologici predisposti da Eurostat, ritenuti idonei a garantire un sufficiente livello di armonizzazione nella costruzione del sottoindice. L'inclusione è coerente con il nuovo impianto classificatorio e con la volontà di coprire in modo più completo alcune componenti dei consumi delle famiglie.

Coerenza sistematica tra allegato e tabella dell'articolo 5

Il regolamento sottolinea che, a seguito della modifica dell'allegato I, la tabella di cui all'articolo 5, paragrafo 8, deve essere letta come riferita alla classificazione modificata per i prodotti ivi elencati. Si tratta di una precisazione tecnica volta a evitare disallineamenti tra il sistema di classificazione e l'elenco dei sottoindici esonerati dalla produzione nazionale.

Decorrenza, applicazione e obbligatorietà

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, per consentire agli Stati membri di adeguare i propri sistemi statistici alla nuova classificazione, la sua applicazione alla trasmissione dei dati IPCA e IPCA-TC alla Commissione (Eurostat) decorre dal mese di riferimento di gennaio 2026.

Come di regola per i regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento della classificazione ECOICOP

L'allegato I del regolamento (UE) 2016/792 è sostituito integralmente con la classificazione europea dei consumi individuali secondo la funzione (ECOICOP) versione 2, dichiarata identica alla COICOP 2018 delle Nazioni Unite. L'aggiornamento risponde all'esigenza di allineamento con la versione rivista della classificazione ONU e di riflessione dei cambiamenti nei modelli di consumo delle famiglie.

Modifica dell'articolo 5, paragrafo 8

La disposizione elenca i sottoindici o parti di sottoindici dell'ECOICOP che gli Stati membri non sono tenuti a produrre: 02.3 droghe; 12.2 prostituzione; 12.5.1 servizi assicurativi sulla vita; 12.6.1 SIFIM. È inoltre conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare tale elenco al fine di includere giochi, lotterie e scommesse nell'IPCA e nell'IPCA-TC.

Inclusione di giochi, lotterie e scommesse

Il regolamento prevede che, sulla base di orientamenti metodologici elaborati da Eurostat, esista un grado sufficiente di armonizzazione per elaborare un sottoindice specifico per giochi, lotterie e scommesse; tali voci devono quindi essere incluse negli IPCA e negli IPCA-TC.

Coerenza tra classificazione e tabella dell'articolo 5, paragrafo 8

A seguito della modifica della classificazione nell'allegato I, la tabella di cui all'articolo 5, paragrafo 8, deve intendersi riferita alla classificazione modificata per i prodotti elencati nella tabella, così da mantenere coerenza sistematica tra elenco dei sottoindici e nuova ECOICOP.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica alla trasmissione dei dati IPCA e IPCA-TC alla Commissione (Eurostat) a decorrere dal mese di riferimento di gennaio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistica europeaprezzi al consumoarmonizzazione metodologicaclassificazione dei consumimercato interno

Testo integrale

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