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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23888/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava un'autovettura d'epoca che il ricorrente sosteneva di aver acquistato da un terzo (indicato come mandatario del resistente) e di avere in possesso, chiedendo la consegna della documentazione amministrativa relativa al veicolo. Il giudice d'appello ha però ritenuto non provata l'esistenza di un mandato con cui il resistente avesse affidato al terzo la vendita dell'auto: secondo la corte territoriale, il terzo aveva solo ricevuto la disponibilità materiale del bene per procacciare occasioni di vendita, senza poteri dispositivi. Di conseguenza, la vendita al ricorrente è stata considerata inefficace nei confronti del proprietario, e il ricorrente è stato qualificato come detentore/possessore sine titulo. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione dell'art. 1705, comma 1, c.c., per avere escluso in diritto la configurabilità del mandato senza rappresentanza a vendere beni mobili iscritti in pubblici registri; (2) violazione dell'art. 1705, comma 2, c.c., per non avere riconosciuto la facoltà del mandante di sostituirsi al mandatario, come avvenuto quando il resistente aveva chiesto in via riconvenzionale la restituzione del prezzo o del bene; (3) omesso esame di fatto decisivo per non avere valorizzato la domanda riconvenzionale del resistente, asseritamente indicativa dell'esistenza del mandato e della sostituzione del mandante; (4) omesso esame di fatto decisivo per la mancata ammissione di prove testimoniali che avrebbero dimostrato il pagamento del prezzo da parte del ricorrente; (5) violazione degli artt. 2735, comma 1, c.c. e 116, comma 1, c.p.c., per non avere attribuito valore confessorio alla frase "in conto vendita" contenuta in una missiva del resistente; (6) violazione dell'art. 948 c.c., per non avere qualificato la domanda riconvenzionale del resistente come azione di rivendicazione, con conseguente necessità di prova della proprietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata anzitutto sul piano fattuale: la mancata prova dell'esistenza di un mandato tra il resistente e il terzo per la vendita dell'auto. La questione teorica sull'ammissibilità del mandato senza rappresentanza alla vendita di beni mobili registrati è stata considerata solo argomentazione aggiuntiva, non decisiva. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché il fatto dedotto non era decisivo: anche a voler considerare la domanda riconvenzionale e il preteso pagamento del prezzo, restava decisiva l'assenza di prova del mandato e quindi l'inopponibilità della compravendita al proprietario. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché l'espressione "in conto vendita" non costituisce confessione di un fatto, ma semmai una qualificazione giuridica incerta di un rapporto, peraltro interpretata dalla corte come mera consegna per procacciare acquirenti e non come attribuzione di poteri dispositivi. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e comunque perché il ricorrente non aveva censurato utilmente l'interpretazione della domanda riconvenzionale, la quale era stata letta dal giudice di merito come domanda di restituzione del bene detenuto sine titulo e non come rivendicazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1705 c.c.

    Il ricorrente lo invocava per sostenere la configurabilità del mandato senza rappresentanza alla vendita e il potere del mandante di sostituirsi al mandatario; la Corte ha però escluso che la norma potesse operare in assenza di prova del mandato stesso.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formulati ai sensi dei nn. 3 e 5 sono stati in parte ritenuti inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi, introducevano questioni teoriche o deducevano fatti non decisivi.

  • art. 2735 c.c.

    La frase 'in conto vendita' non è stata considerata confessione di un fatto storico, ma espressione ambigua e riconducibile a una qualificazione giuridica del rapporto.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è stata ravvisata violazione dei criteri di valutazione della prova, poiché la corte di merito ha letto la missiva in modo coerente con il suo significato complessivo.

  • art. 948 c.c.

    La censura sulla qualificazione della domanda come rivendicazione è stata reputata inammissibile e nuova; la domanda riconvenzionale era stata interpretata come richiesta di restituzione del bene detenuto sine titulo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare la sentenza di merito se il ricorso non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione, specie quando il giudice d'appello abbia deciso su una preliminare questione di fatto autonomamente dirimente.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico realmente decisivo; non è sufficiente richiamare la mancata valorizzazione di elementi istruttori o di domande processuali se, anche considerando tali elementi, la decisione resterebbe invariata.
  • Una clausola o espressione ambigua come 'in conto vendita' non integra confessione stragiudiziale quando non contiene l'ammissione di un fatto storico univoco, ma esprime piuttosto una qualificazione giuridica o una descrizione non univoca del rapporto.
  • Quando il trasferimento del bene è fatto derivare da un preteso mandato a vendere, la prova dell'esistenza del mandato e dei poteri dispositivi del mandatario è preliminare e decisiva: in sua assenza, il contratto concluso dal terzo non è opponibile al proprietario e l'acquirente resta privo di titolo verso di lui.
  • La domanda riconvenzionale va qualificata in base al suo contenuto sostanziale e al tenore complessivo delle conclusioni, non alla sola etichetta utilizzata dalla parte; la diversa qualificazione prospettata per la prima volta in cassazione, senza specifiche censure sull'iter ermeneutico del giudice di merito, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoPossessoProprietà
RamiProcesso civileContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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