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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16945/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originava da due avvisi di accertamento: uno emesso nei confronti di una società a ristretta base partecipativa per maggiori redditi d'impresa e uno emesso nei confronti del socio per i redditi di partecipazione conseguenti. La Commissione tributaria regionale, riuniti i ricorsi separati, aveva rigettato le impugnazioni dei contribuenti. In Cassazione i contribuenti proponevano ricorso avverso tale sentenza; tuttavia dall'esame del fascicolo risultava che il ricorso introduttivo per il giudizio di legittimità non era stato depositato in cancelleria, né nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. La memoria difensiva dell'Agenzia non mutava l'esito, essendo stata già svolta attività difensiva sulla base della notifica del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per mancato deposito del ricorso introduttivo nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in euro 2.100,00 per compensi oltre rimborso delle spese prenotate a debito. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché il ricorso non era stato depositato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso introduttivo del giudizio di cassazione nei termini prescritti comporta l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato definito in camera di consiglio con il procedimento semplificato previsto per le ipotesi decise in rito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il ricorso non risulta depositato e il giudizio è definito con declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso introduttivo nei termini di legge è condizione essenziale di procedibilità: la sua mancanza determina la declaratoria di improcedibilità rilevabile d'ufficio.
  • La parte che abbia notificato il ricorso ma non lo abbia poi depositato sopporta le spese del controricorrente, se quest'ultimo ha svolto difese non potendo prevedere l'omesso deposito.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non si applica quando il ricorso non è stato depositato e l'estinzione del processo di legittimità deriva dalla declaratoria di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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