Cassazione Penale, Sentenza n. 19975/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza d'appello del 13/10/2021 (parziale conferma/modifica della sentenza abbreviata di primo grado) per plurime ragioni: vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica di vari addebiti (in specie mancata derubricazione a fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); illegittima configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) per mancanza di affectio societatis o di elemento organizzativo; errori nella valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori; determinazione non corretta della pena (compresa la quantificazione degli aumenti per continuazione e il contemperamento delle circostanze attenuanti/recidiva); rilevazione di responsabilità per tentato omicidio (animus necandi); omessa valutazione di cause di non punibilità o di improcedibilità per mancanza di querela su alcuni reati; e contestazioni relative alla regolarità formale di alcuni ricorsi (firma del difensore abilitato alla Corte di cassazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha, in massima parte, dichiarato inammissibili i ricorsi per ragioni procedurali (mancata firma di difensore iscritto all'albo speciale ex art. 613 c.p.p., genericità, preclusione ex art. 606 c.p.p.) o per manifesta infondatezza, rigettando altresì sul merito alcuni ricorsi. In particolare: i ricorsi proposti personalmente da Vito Cavone e Concetta Cleusya Mininni sono stati dichiarati inammissibili per assenza di sottoscrizione da difensore iscritto all'albo speciale; numerosi ricorsi (tra cui Caldarulo, Cascella, Catalano, Cutrignelli, Biagio De Bari, Alessandro Debernardis, Umberto De Meo, Antonio De Santis, Damiano Di Bari, Gennaro Fiengo, Giuliano Frisari, Giuseppe Genchi, Vito Giordano, Giuseppe Ladisa, Antonio Laraspata, Nicola Sedicina, Vincenzo Sassanelli, Michele Servedio e altri) sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati per motivi quali genericità, mancata specificazione delle doglianze rispetto alla motivazione d'appello, preclusione di questioni non devolute all'appello o valutazioni di merito non manifestamente illogiche; i ricorsi di Michele Lorusso e Riccardo Lucchesi sono stati rigettati nel merito (respinti) e i due ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. Complessivamente la Cassazione non ha annullato la sentenza d'appello né disposto sostanziali modifiche favorevoli ai ricorrenti elencati, ritenendo corretta in diritto e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito sui punti esaminati.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
La Corte conferma che il delitto associativo richiede, oltre all'accordo criminoso, un quid pluris di organizzazione, stabilità e ripartizione di compiti; la partecipazione può emergere da facta concludentia e dichiarazioni di più collaboratori convergenti
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La fattispecie di lieve entità richiede una valutazione globale e complessiva degli elementi (qualità, quantità, modalità, contesto); la sola dimostrazione di quantità ridotta non è sufficiente se altri indici indicano offensività rilevante
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Principio di preclusione: non è consentito dedurre in Cassazione questioni non devolute al giudice d'appello; il ricorso che solleva per la prima volta motivi non assunti in appello è inammissibile
codice di procedura penale, art. 613, comma 1
Requisito formale della sottoscrizione da parte di difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione: la sua mancata presenza determina l'inammissibilità del ricorso personale
codice penale, art. 81 e art. 133
Art. 81: regole su recidiva e aumento per continuazione; la Corte di merito ha discrezionalità nella quantificazione degli aumenti se logicamente motivata. Art. 133: criteri di determinazione della pena, richiamati per la congruità delle scelte del giudice di merito
codice di procedura penale, art. 129
Questione di non punibilità/proscioglimento per mancanza di querela: la Cassazione ricorda i limiti di accertamento e le norme transitorie (d.lgs. 150/2022) che possono modificare la procedibilità ma non consentono un sindacato impeditivo in cassazione senza prova della mancata querela
codice di procedura penale, art. 599-bis
Accordo di definizione (concordato): chi ha concordato la pena rinuncia a dedurre in Cassazione molte doglianze attinenti alla pena determinata, salvo vizi di formazione dell'accordo o illegittimità della pronuncia
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile proporre per la prima volta questioni che non fossero state tempestivamente dedotte in appello: le doglianze nuove sono inammissibili per preclusione ex art. 606 c.p.p.
- La Corte di legittimità sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione dei giudici di merito, non la valutazione di merito dei fatti: proteste basate su rivalutazioni probatorie o su diverso apprezzamento dei fatti sono generalmente inammissibili
- Per la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) è necessario dimostrare l'elemento organizzativo e la stabilità del vincolo (facta concludentia e dichiarazioni convergenti possono essere idonee a provarlo)
- La derubricazione a fatto di lieve entità (art. 73, comma 5) richiede una valutazione complessiva di qualità e quantità della droga e delle modalità di condotta; la presenza di elementi che indichino attività continuativa e lucrosa esclude la lieve entità
- Le doglianze generiche o che si limitano a rimandare all'appello senza indicare quale motivo di diritto risulti violato sono inammissibili per difetto di specificità
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: è necessario un controllo di logicità della motivazione; una pena non molto superiore al minimo edittale non richiede motivazione analitica aggiuntiva se è richiamato il criterio di adeguatezza
- Questioni procedurali formali (ad es. sottoscrizione dell'atto da parte di difensore abilitato) possono determinare l'inammissibilità dei ricorsi personali
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