Cassazione Penale, Sentenza n. 38990/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, in appello, della condanna per lesioni volontarie aggravate. Hanno dedotto: (1) omissione, nel verbale di identificazione, dell'indicazione tempestiva del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 369-bis c.p.p. (eccependo la nullità degli atti successivi); (2) nullità del giudizio di primo grado nei confronti di Tatarov per procedimenti e notifiche eseguite senza prova che l'imputato avesse conoscenza del procedimento (notifiche eseguite al difensore d'ufficio e successive problematiche di irreperibilità); (3) omessa/notifica irregolare del decreto di citazione per il giudizio d'appello ai difensori effettivamente titolari della difesa (notificato invece al difensore nominato in primo grado), con conseguente nullità del giudizio d'appello.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati nei limiti indicati. Il primo motivo (omessa comunicazione della nomina del difensore di ufficio) è stato dichiarato inammissibile per tardività perché l'eccezione non era stata sollevata in tempo utile. Il terzo motivo è stato invece accolto: il decreto di citazione per l'appello era stato notificato al difensore nominato nel primo grado e non ai difensori titolari della difesa per i tre imputati, con conseguente nullità del giudizio d'appello. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato si è estinto per prescrizione; agli effetti civili la sentenza è stata annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Norme richiamate
art. 369-bis c.p.p.
L'omessa tempestiva comunicazione della nomina del difensore d'ufficio costituisce nullità di carattere generale (non assoluta) e deve essere eccepita tempestivamente dalla parte, altrimenti si perde la facoltà di farne valere la nullità.
art. 161 comma 4 c.p.p.
Prevede modalità di notifica agli effetti dell'avviso di conclusione indagini; nella fattispecie è richiamata rispetto alla notifica dell'avviso al difensore d'ufficio e alla questione della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
art. 97 comma 4 c.p.p.
Disciplina la nomina del difensore d'ufficio nel giudizio di primo grado; la Corte segnala che la notificazione dell'atto di impugnazione deve essere indirizzata ai difensori che risultano titolari della difesa in quel grado, non semplicemente a chi era stato nominato in precedenza.
Massime di principio
- La mancata comunicazione della nomina del difensore d'ufficio ex art. 369-bis c.p.p. integra una nullità che deve essere eccepita tempestivamente (prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo); l'eccezione sollevata per la prima volta in Cassazione è inammissibile.
- La notifica degli atti processuali ai difensori deve essere effettuata nei confronti dei difensori effettivamente titolari della difesa per il relativo grado: la notifica al difensore nominato in uno precedente grado, se non coincidente con il difensore titolare per il grado interessato, può determinare la nullità del giudizio.
- La nullità della notificazione del decreto di citazione in appello può comportare l'annullamento del giudizio d'appello; se nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato, la sentenza d'appello può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Occorre distinguere tra nullità assolute e relative/generali: le nullità relative richiedono la tempestiva eccezione da parte dell'interessato per evitare decadenze procedurali.
- In casi di notificazioni complesse (irreperibilità, nomina difensore d'ufficio, cambio di difensore) è fondamentale documentare e comunicare tempestivamente le scelte difensive e verificare l'effettiva ricezione degli atti, onde evitare nullità che possano portare all'estinzione del reato per prescrizione.
- Se si ritiene leso un diritto processuale (es. notifica al difensore errato), l'interessato deve sollevare l'eccezione nel più breve tempo possibile e, ove opportuno, chiedere misure compensative (rinvio, ripetizione dell'atto) prima che decorra la prescrizione.
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