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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14155/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di esenzione dall’accisa su una parte di grasso animale utilizzato dalla società, nell’ambito del proprio stabilimento, come combustibile per produrre energia termica in un impianto di cogenerazione destinato al ciclo produttivo. La società aveva sostenuto che tale impiego integrasse autoconsumo di prodotto energetico e quindi non desse luogo ad accisa ai sensi dell’art. 22 del TUA. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva confermato, ritenendo che il grasso animale fosse un prodotto energetico e che l’esenzione si applicasse anche a prodotti fabbricati fuori dallo stabilimento e fuori dal deposito fiscale. In Cassazione l’Ufficio ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 21 TUA, sostenendo che il grasso animale non dovesse essere qualificato come prodotto energetico ma come energia; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 22 TUA e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’esenzione non spettasse perché l’energia prodotta era calore non automaticamente connesso al processo produttivo e perché il prodotto sarebbe stato usato per il riscaldamento dei locali, dunque fuori dal concetto di autoconsumo rilevante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, tendeva a contestare un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito sulla natura di prodotto energetico dei grassi e oli animali, senza specifiche censure sulla classificazione tariffaria richiamata nella sentenza impugnata. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l’art. 22 TUA, in coerenza con l’art. 21, par. 3, della direttiva 2003/96/CE, esclude la tassazione del consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici quando il consumo sia inserito nel ciclo produttivo e non sia destinato a fini estranei, come la propulsione dei veicoli o altri consumi non connessi alla produzione; nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato che il consumo era avvenuto nel ciclo produttivo e non per il riscaldamento dei locali. La Corte ha quindi confermato la condanna dell’Ufficio alle spese.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    I grassi e oli animali o vegetali sono ricondotti tra i prodotti energetici; la qualificazione del bene e la sua collocazione nella Nomenclatura Combinata rilevano come accertamento di fatto se non specificamente censurato.

  • art. 22 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    "Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei depositi fiscali"

    Il consumo interno di prodotti energetici nel ciclo produttivo integra autoconsumo non imponibile; l’esenzione non opera solo per consumi estranei alla produzione o per la propulsione dei veicoli, mentre il richiamo al riscaldamento riguarda specificamente i depositi fiscali.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul riparto dell’onere della prova non può essere utilizzata per rimettere in discussione un accertamento di fatto del giudice di merito sulla concreta destinazione del prodotto energetico.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il motivo formalmente di violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà alla rivalutazione del fatto.

  • Direttiva 2003/96/CE, art. 21, par. 3

    "gli Stati membri possono anche considerare il consumo di elettricità e di altri prodotti energetici non prodotti all'interno di detto stabilimento e il consumo di prodotti energetici e di elettricità all'interno di uno stabilimento che produce combustibili destinati alla generazione di elettricità come fatto non generatore d'imposta"

    La normativa unionale consente agli Stati membri di trattare come non imponibile il consumo interno di prodotti energetici in uno stabilimento produttivo, salvo i consumi per fini non connessi alla produzione.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.

Massime di principio

  • In tema di accise sui prodotti energetici, il consumo di prodotti energetici all’interno dello stabilimento del produttore non costituisce fatto generatore d’imposta quando sia funzionalmente inserito nel ciclo produttivo e non sia destinato a usi estranei alla produzione.
  • La nozione di autoconsumo rilevante ai fini dell’esenzione va verificata in concreto in base alla destinazione del prodotto energetico; se il giudice di merito accerta che il bene è stato impiegato nel processo produttivo, tale accertamento non può essere ribaltato in cassazione sotto la veste di violazione di legge o di riparto dell’onere della prova.
  • La qualificazione di un bene come prodotto energetico, quando fondata su classificazioni tariffarie non specificamente censurate, integra un accertamento di fatto non rivalutabile in sede di legittimità.
  • L’esclusione dall’accisa prevista per i consumi connessi alla produzione si applica anche ai prodotti energetici non fabbricati dal contribuente, purché impiegati internamente nello stabilimento e non destinati alla propulsione di veicoli o ad altri usi non produttivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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