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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 1572 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - avviso di accertamento - mancato rispetto termini - sessanta giorni - art. 12, comma 7, l. n. 212/00 - art. 37 bis, comma 4, d.P.R. n. 600/73 - nullità - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La violazione del termine dilatorio di sessanta giorni è stata qualificata come violazione di legge e comporta la nullità dell'avviso di accertamento, quando l'atto sia stato emesso e notificato prima della scadenza del termine in assenza di valide ragioni di urgenza. L'orientamento è richiamato anche dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 23050/2015, n. 24823/2015 e n. 5149/2016.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché notificato prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni. Tale termine, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e, per l'accertamento antielusivo, dall'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste prima dell'emanazione dell'atto impositivo. Nel caso indicato non risultavano specifiche ragioni di urgenza idonee a giustificare la deroga al termine.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste, che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine di sessanta giorni è posto a tutela del contraddittorio procedimentale. La sua violazione, in assenza di una concreta e motivata urgenza, determina l'invalidità dell'atto impositivo.

  • Art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    L'atto impositivo deve essere notificato, a pena di nullità, decorsi almeno sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di chiarimenti.

    Per gli accertamenti fondati sulla disciplina antielusiva, la norma impone il rispetto di un termine dilatorio qualificato espressamente a pena di nullità.

  • Cassazione, sentenze n. 23050/2015, n. 24823/2015 e n. 5149/2016

    La giurisprudenza conferma che l'emissione o la notifica dell'atto prima del decorso del termine, senza specifiche ragioni di urgenza, comporta la nullità dell'accertamento.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede un termine dilatorio per consentire al contribuente di presentare osservazioni, l'Amministrazione deve rispettarlo prima di emettere o notificare l'atto impositivo.
  • La deroga al termine è ammessa solo in presenza di ragioni di urgenza concrete, specifiche e adeguatamente motivate nell'atto; non è sufficiente un richiamo generico a esigenze organizzative o alla scadenza dei termini di accertamento.
  • In assenza di urgenza validamente motivata, un avviso notificato prima della scadenza dei sessanta giorni può essere impugnato per violazione di legge e dichiarato nullo.
  • Nel verificare la tempestività, occorre calcolare il termine dalla data di effettivo rilascio o ricevimento del verbale o della richiesta prevista dalla norma, considerando anche le regole applicabili alla decorrenza dei termini.
  • La tutela riguarda il diritto di partecipazione del contribuente: l'Amministrazione deve valutare le osservazioni presentate prima di concludere il procedimento, quando la disciplina applicabile lo prevede.

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