Cassazione Penale, Sentenza n. 19158/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di rescissione della sentenza irrevocabile di condanna (Tribunale di Firenze 13.4.2022, irrevocabile 13.10.2022) per il reato di cui all'art. 648 c.p.; il ricorrente ha dedotto che il processo si era svolto in sua assenza perché tutte le notifiche erano state eseguite presso lo studio del difensore d'ufficio con cui non si era instaurato alcun rapporto professionale e che pertanto non aveva effettiva conoscenza del processo
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere sufficiente la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio e la mancata diligenza del ricorrente per affermare la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze perché riesamini la vicenda alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite, accertando in fatto se vi sia stata una effettiva instaurazione del rapporto professionale o condotte positive indicanti una volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che definisce il reato per il quale il ricorrente era stato condannato; rilevante come oggetto della pronuncia di merito ma non decisiva ai fini della questione procedurale trattata
art. 420-bis cod. proc. pen.
Disciplina le ipotesi di procedimento in assenza; la Corte ricorda che, oltre all'accertata effettiva conoscenza, va valutata con cautela la 'volontaria sottrazione' dell'imputato alla conoscenza del processo e che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio o la mancata diligenza non possono automaticamente fondare la presunzione di conoscenza
art. 611 cod. proc. pen.
Norma richiamata perché la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi di tale articolo; il Pubblico Ministero aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Darwish Ismail) e giurisprudenza successiva
Principio di diritto secondo il quale, per procedere in assenza, il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato o, in alternativa, l'esistenza di condotte positive che dimostrino la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento; non è ammessa una presunzione automatica fondata sulla sola elezione di domicilio o sulla mera irreperibilità
Massime di principio
- La sola elezione di domicilio presso un difensore, anche d'ufficio, e la notificazione presso il suo studio non sono di per sè prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
- Per dichiarare la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento occorre accertare condotte positive e l'elemento psicologico della volontà di sottrarsi; non è sufficiente la mancanza di diligenza informativa.
- Il giudice di merito deve compiere un accertamento di fatto sulla sussistenza di un rapporto professionale effettivo tra imputato e difensore domiciliatario prima di procedere in assenza.
- La diligenza dell'imputato nel tenersi informato non può essere utilizzata per invertire automaticamente l'onere della prova: la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium va provata positivamente.
- In casi analoghi è opportuno che la Corte d'appello valuti documenti, eventuali contatti, modalità di elezione del domicilio e altre circostanze concrete (es. disponibilità del difensore, comunicazioni ricevute) per decidere se la procedura in assenza sia legittima.
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