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Sentenza

Sentenza n. 2819/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento del Progetto di vita del minore -OMISSIS- Petrella approvato con verbale UVI n. -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale; nonché per il risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimo comportamento della p.a.

Giustizia amministrativa202601965

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Progetto individuale di vita della minore approvato dall'Unità di valutazione integrata, con domanda connessa di risarcimento del danno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e istituzioni sanitarie e scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il progetto di vita individuale predisposto ai sensi dell'art. 14 l. n. 328/2000, sostenendo che fosse generico, sommario e incompleto, una mera descrizione dei trattamenti già in atto, senza un'effettiva programmazione degli interventi. Hanno dedotto: violazione dell'art. 14 l. n. 328/2000 per l'omessa indicazione delle misure che il progetto avrebbe dovuto prevedere; mancata indicazione del budget di progetto; violazione dell'art. 1 l. n. 112/2016, cosiddetta legge "dopo di noi", per l'assenza di misure dirette all'inclusione sociale, all'acquisizione di autonomie e alla futura sperimentazione di contesti abitativi e lavorativi; domanda di risarcimento del danno esistenziale derivante dall'illegittimo comportamento amministrativo. La ASL ha contestato che il budget di progetto costituisse un requisito necessario del progetto individuale ex art. 14 l. n. 328/2000 e ha evidenziato che la minore, di nove anni, disponeva di adeguato sostegno familiare. Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., previa verifica della completezza dell'istruttoria e dell'integrità del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto infondate le censure relative al budget di progetto e alla legge n. 112/2016, richiamando il precedente della stessa Sezione secondo cui le misure della legge "dopo di noi" sono rivolte alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o prossime a perderlo, mentre la minore era inserita in un contesto familiare caratterizzato dall'attiva presenza dei genitori. Per la medesima ragione, il budget di progetto non era applicabile alla fattispecie, non risultando imposto dall'art. 14 l. n. 328/2000 per ogni progetto individuale relativo a minori disabili assistiti dalla famiglia. La prima censura è stata ritenuta, in via preliminare, eventualmente inammissibile per genericità, poiché i ricorrenti non avevano precisato quali specifiche misure sarebbero mancate; comunque, nel merito, è stata respinta perché il progetto indicava i trattamenti terapeutici, il sostegno scolastico, il trasporto scolastico e le attività ricreative preferite, risultando sufficientemente dettagliato per una minore in età scolare. Il rigetto della domanda di annullamento ha comportato il rigetto della domanda risarcitoria, non essendo stato accertato alcun illecito amministrativo. Le spese sono state integralmente compensate per la natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 14 l. n. 328/2000

    Il progetto individuale deve essere valutato in relazione alla concreta situazione della persona disabile e agli interventi effettivamente necessari; la norma non impone automaticamente l'indicazione di un budget di progetto in ogni caso, in particolare quando il minore disponga del sostegno familiare.

  • art. 1 l. n. 112/2016

    La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave ... prive di sostegno familiare ... nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

    Le misure della legge cosiddetta "dopo di noi" sono riferite alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o in previsione della perdita di tale sostegno; non sono automaticamente applicabili a una minore in età scolare assistita dalla famiglia.

  • art. 4, comma 3, d.m. 23 novembre 2016

    Persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

    Le priorità di accesso alle misure del Fondo riguardano, tra gli altri, soggetti privi di entrambi i genitori o i cui genitori non siano più in grado di garantire nel prossimo futuro il necessario sostegno.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i relativi presupposti, previa audizione delle parti.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza in forma semplificata è stata adottata ritenendo completa l'istruttoria e integro il contraddittorio.

  • art. 3, comma 3, l. n. 104/1992

    La minore era qualificata come persona con disabilità grave, con invalidità del 100%; tale condizione, tuttavia, non comporta automaticamente l'applicazione delle misure destinate a chi è privo del sostegno familiare.

Massime di principio

  • Le misure previste dalla legge n. 112/2016, cosiddetta legge "dopo di noi", presuppongono la mancanza del sostegno familiare o la sua prossima cessazione e non sono automaticamente applicabili a ogni persona minore con disabilità grave che disponga di un adeguato sostegno genitoriale.
  • Il budget di progetto non costituisce un requisito necessariamente presente in ogni progetto individuale ex art. 14 l. n. 328/2000; la sua necessità dipende dalla concreta situazione soggettiva e dal tipo di interventi richiesti dalla normativa applicabile.
  • La legittimità e la sufficienza del progetto individuale per una minore in età scolare devono essere valutate in concreto, considerando gli interventi terapeutici, scolastici, assistenziali e ricreativi programmati e gli obiettivi indicati; un progetto che specifichi tali elementi può risultare adeguato anche senza prevedere misure proprie della futura autonomia abitativa o lavorativa.
  • Una censura contro il contenuto del progetto individuale è generica quando non individua quali specifiche misure, prestazioni o obiettivi prescritti dalla legge sarebbero stati omessi.
  • Il rigetto dell'azione di annullamento per assenza di illegittimità dell'atto esclude, in mancanza di ulteriori elementi, il presupposto della domanda risarcitoria per danno derivante dall'attività amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieScuolaDanno da provvedimento illegittimo
RamiSanitàIstruzione e universitàResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

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