Cassazione Penale, Ordinanza n. 10671/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo: la mancata derubricazione del fatto nella forma tentata. In sostanza, sosteneva che la condotta non fosse giunta a consumazione e che dovesse quindi essere qualificata come tentativo. La Corte rileva però che il motivo è meramente reiterativo di quello già proposto in appello, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ed è, comunque, manifestamente infondato. Dai fatti ricostruiti nei gradi di merito risultava infatti l'avvenuta sottrazione del telefono cellulare, anche se per breve tempo, con conseguente configurabilità della rapina impropria consumata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse ripetitivo rispetto all'appello e privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Nel merito ha affermato che, per la consumazione della rapina impropria, è sufficiente la sottrazione della cosa mobile altrui, non essendo necessario il conseguimento di un autonomo possesso della cosa. Ha quindi confermato la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 628, secondo comma, c.p. e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, secondo comma, c.p.
La rapina impropria si consuma con la sola sottrazione della cosa mobile altrui; non è necessario che l'agente ne consegua anche l'impossessamento, che nella fattispecie assume rilievo come finalità della condotta.
art. 1140 c.c.
Il possesso è richiamato per distinguere la rapina propria, che richiede l'acquisizione di una signoria autonoma e indipendente sulla cosa, dalla rapina impropria, che non richiede tale ulteriore passaggio.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente una censura già proposta in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- La rapina impropria si consuma con la sottrazione della cosa mobile altrui; non è necessario che l'agente abbia ottenuto un autonomo e stabile possesso del bene.
- Il controllo immediato del personale di vigilanza o l'impedimento alla piena disponibilità del bene non escludono la consumazione della rapina impropria se la sottrazione si è comunque verificata.
- La qualificazione del fatto come tentato o consumato va verificata alla luce degli elementi costitutivi della singola fattispecie; per la rapina impropria l'impossessamento non è elemento materiale della consumazione ma solo finalità alternativa della condotta.
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