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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11548/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna, deducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 133 e 163 c.p.: censura la negazione della sospensione condizionale della pena perché gravato da un precedente per delitto colposo assai risalente e, secondo la difesa, estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p.; sostiene che, se il precedente è formalmente estinto, può comunque essere concessa una seconda sospensione condizionale anche superando il limite dei due anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in caso di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali dopo il decorso del termine è limitata ai casi con pena pecuniaria o sanzione sostitutiva; se è stata inflitta pena detentiva occorre tenerne conto ai fini della valutazione della concedibilità di un secondo beneficio. Inoltre la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale non si sia limitata a constatare il precedente ostativo, ma abbia adeguatamente motivato la mancata concessione della sospensione condizionale, evidenziando come la precedente pena detentiva (un anno e 10 mesi, condizionalmente sospesa per omicidio colposo) non abbia avuto effetto dissuasivo rispetto alla commissione del nuovo reato. Per legge (art. 606 c.p.p.) il rigetto per inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. pen.

    Norma sostanziale menzionata nella sentenza per indicare il capo di imputazione; non oggetto del motivo di ricorso in cassazione.

  • art. 583, comma 1, n. 1 cod. pen.

    Norma sostanziale menzionata per descrivere il reato contestato; non oggetto centrale del motivo di cassazione.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sostanziale citata nel capo d'imputazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Riguarda il regime di estinzione degli effetti penali per talune pene; il ricorrente ha invocato la sua applicazione per sostenere l'inesistenza di ostacoli alla concessione della sospensione, ma la Corte ha ritenuto che l'estinzione abbia efficacia limitata nei casi di patteggiamento con pena detentiva.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione considerando il precedente detentivo ai fini della prognosi favorevole/contraria per la ripetibilità del beneficio.

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    Richiamato per il principio che ai fini della concedibilità della sospensione condizionale della pena vanno valutati i precedenti anche se relativi a patteggiamenti con pene detentive; la Corte ha confermato che tali precedenti devono essere considerati.

  • art. 445 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dalla difesa come base per sostenere che il precedente fosse estinto; la Corte ha ritenuto che, anche se vi fosse stata estinzione formale, la rilevanza di una precedente pena detentiva per la valutazione della sospensione condizionale non è automaticamente esclusa.

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020 (conv. l. 176/2020)

    Norma emergenziale che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti (conclusioni scritte), procedimento seguito in questo caso.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma processuale che prescrive le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzata per motivare la condanna alle spese e il riferimento alla sanzione pecuniaria a titolo di ammenda.

Massime di principio

  • Se il precedente si è risolto in una pena detentiva (anche sospesa in sede di patteggiamento), il giudice deve tenerne conto nella valutazione della concedibilità di una successiva sospensione condizionale della pena; l'estinzione formale degli effetti non elimina automaticamente tale rilevanza.
  • Nei procedimenti di patteggiamento l'estinzione degli effetti penali dopo il decorso dei termini opera più limitatamente: ha effetti diversi se la pena inflitta è pecuniaria o sostitutiva rispetto a quando è detentiva.
  • La corte che nega la sospensione condizionale deve motivare la mancata prognosi favorevole; è sufficiente che emerga dall'atto motivazioni concrete (ad es. inefficacia dissuasiva di precedenti pene) per rendere la decisione legittima.
  • In cassazione i ricorsi vaghi o che non prospettano un errore di diritto concreto e specifico possono essere dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni per la cassa delle ammende se l'inammissibilità deriva da profili di colpa nell'impugnazione.
  • Quando si valuta la possibilità di ottenere una seconda sospensione condizionale, è utile illustrare in modo preciso perché il precedente, anche se formalmene estinto, non debba essere considerato ostativo o perché sussistano elementi nuovi che giustifichino una prognosi favorevole.

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