Sentenza del 15/04/2019 n. 849 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta comunale sulla pubblicità - distributori automatici - cabine per fototessere - sede dell'impresa - non è tale - esenzione da imposta - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva di considerare i distributori automatici e le cabine per fototessere come sede dell'attività d'impresa, oppure come pertinenze della sede, così da beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità. La contestazione si fondava sull'idea che tali apparecchiature fossero strumenti attraverso i quali veniva esercitata l'attività economica e che, pertanto, non dovessero essere assoggettate al tributo.
La decisione
La pretesa del ricorrente è stata respinta. I distributori automatici e le cabine per fototessere non costituiscono sede legale né sede effettiva dell'impresa, poiché quest'ultima coincide con il luogo in cui viene svolta l'attività di amministrazione. Inoltre, non possono essere qualificate come pertinenze della sede d'impresa, considerata la loro diffusione sul territorio e l'assenza di un rapporto durevole e funzionale di servizio rispetto alla sede. Di conseguenza, non sussiste l'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità.
Massime di principio
- L'esenzione collegata alla pubblicità effettuata presso la sede dell'impresa non si estende automaticamente a distributori, cabine o altre apparecchiature collocate in luoghi diversi dalla sede.
- Per qualificare un luogo come sede effettiva dell'impresa occorre fare riferimento allo svolgimento dell'attività di amministrazione e direzione, non alla semplice presenza di strumenti utilizzati per erogare il servizio o vendere il prodotto.
- Un bene può essere considerato pertinenza della sede solo se esiste un rapporto stabile, durevole e funzionale con essa; la mera appartenenza all'impresa o l'utilizzo nell'attività economica non è sufficiente.
- La collocazione capillare e diffusa di apparecchiature sul territorio tende a escludere la natura di pertinenza della sede e rende applicabile l'imposta sulla pubblicità, se ricorrono gli altri presupposti del tributo.
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