Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/02/2021 n. 208 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato due intimazioni di pagamento (n. 122/2015/90130587/01/000 per €778.526,36 e n. 122/2015/90113434/53/000 per €162.422,37) deducendo la nullità degli atti di riscossione e di quelli presupposti. In primo grado è stata eccepita e ritenuta la carenza di legittimazione processuale della società, perché la procura alle liti era stata conferita da Tizia, già cessata dalla carica di legale rappresentante. In appello la società ha sostenuto che la costituzione del nuovo legale rappresentante (Tizio) avrebbe sanato la carenza; ha poi riproposto le doglianze di merito.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di legittimazione. Il Collegio ha applicato il principio della Corte di Cassazione secondo cui la ratifica della procura alle liti da parte del soggetto legittimato opera con efficacia ex nunc (art. 182 c.p.c.) e non sana le decadenze già maturate né le eventuali invalidità processuali verificatesi in precedenza. L'appellante è stata condannata alle spese del grado: €12.349,16 a favore dell'Agenzia delle Entrate e €15.436,45 a favore dell'Agente della riscossione, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1399 cod. civ.

    Norma sulla ratifica degli atti compiuti da chi non aveva poteri: la sentenza richiama la distinzione tra effetti sostanziali della ratifica e i suoi limiti in ambito processuale.

  • art. 125 cod. proc. civ.

    Richiamato come eccezione al principio generale; si segnala che fuori dai casi previsti dall'art.125 la ratifica non sana le decadenze processuali.

  • art. 182 cod. proc. civ.

    Stabilisce che la costituzione in giudizio del soggetto munito di rappresentanza processuale ha efficacia ex nunc; il Collegio lo usa per affermare che la sanatoria è retroattiva solo in limitati casi e non elimina decadenze precedenti.

  • art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c.

    Richiamato per il riferimento alla documentazione e agli atti relativi al giudizio; usato ai fini dell'istruttoria e del rinvio agli atti di causa.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamo formale per la sinteticità della sentenza e per richiamare integralmente gli atti prodotti; non utilizzato come regola decisoria principale.

  • d.m. 55/2014 e art. 15, comma 2-sexies d.lgs. 546/1992

    Norme applicate per la liquidazione delle spese di giudizio (parametri e scaglioni per il compenso degli avvocati e per la quantificazione delle spese).

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (es. Cass. civ. 5175/2005, 19214/2012, 3700/2012, 12686/2016)

    Principio consolidato: la ratifica dell'atto del 'falsus procurator' nel processo non ha efficacia retroattiva per sanare decadenze o difetti processuali già intervenuti; la sanatoria della costituzione ex post vale ex nunc.

Massime di principio

  • La procura alle liti deve essere valida e conferita da chi esercita legittimamente la rappresentanza al momento in cui si compiono gli atti processuali: un atto compiuto da chi non ha poteri può rendere inammissibile il ricorso.
  • La successiva costituzione in giudizio o la ratifica da parte del soggetto legittimato ha in genere efficacia ex nunc (art.182 c.p.c.) e non sana automaticamente le decadenze o le nullità già prodottesi; quindi non sempre 'rimettere le cose a posto' in un momento successivo elimina il vizio processuale.
  • Se la parte teme vizi di rappresentanza, conviene correggere la situazione prima che intervengano termini di decadenza o, almeno, depositare tempestivamente un'integrazione o una nuova procura prima che l'avversario eccepisca il difetto.
  • Le eccezioni di legittimazione devono essere tempestivamente sollevate e, se fondate, possono portare all'inammissibilità dell'atto introduttivo anche se poi la parte tenta di sanare la rappresentanza.
  • In contenziosi con la pubblica amministrazione o con agenti della riscossione è determinante curare la forma di nomina del procuratore e la verifica della carica di chi conferisce la procura per evitare condanne alle spese.
  • La distinzione tra effetti sostanziali della ratifica (che possono avere efficacia retroattiva) e suoi effetti processuali va sempre valutata: in ambito processuale prevale la regola dell'efficacia ex nunc salvo specifiche eccezioni normative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.