Cassazione Penale, Sentenza n. 13093/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per guida in stato d'ebbrezza (art.186 c.2 lett. c) e 2-bis cod. strada) lamentando: insufficiente e contraddittoria motivazione sul mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art.131-bis cod. pen.; mancato rispetto del protocollo per accertamenti urgenti; mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia all'atto dell'alcoltest; irregolarità dell'accertamento per mancata ripetizione del test dopo risultati discordanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di cinque anni dalla consumazione) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Per effetto dell'annullamento è stata revocata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per due anni. La Corte ha altresì disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Vicenza ai sensi dell'art.224 cod. strada. La Corte ha motivato che, trovandosi già una causa estintiva del reato, non è necessario approfondire le doglianze processuali dedotte dal ricorrente e che non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art.129 c.2 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
Norma che disciplina la guida in stato d'ebbrezza; nel caso era il capo di imputazione originario attribuito al ricorrente (commi 2 lett. c) e 2-bis). La Corte non è entrata nel merito degli accertamenti relativi a tale norma perché il reato è risultato estinto per prescrizione.
art. 131-bis cod. pen.
Istituto invocato dall'imputato (sospensione condizionale della pena o misure equivalenti) che il ricorrente riteneva non adeguatamente valutato dal giudice di merito; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito di tale censura in ragione della sopravvenuta estinzione del reato.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso (regole di ammissibilità/formalità del ricorso). La Corte ne usa il disposto per inquadrare le doglianze ma, per la causa estintiva, non approfondisce i rilievi processuali.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assoluzione di merito quando sia manifesto che il fatto non sussiste; la Corte ha ritenuto che non ricorrono i presupposti per pronunciare un'assoluzione di merito in quanto non si poteva affermare l'evidente insussistenza del fatto.
art. 224 cod. strada (comma 3)
Norma che impone la comunicazione al Prefetto di atti relativi a violazioni del codice della strada; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Vicenza per competenza.
Massime di principio
- Se, in sede di cassazione, risulta intervenuta una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio senza entrare nel merito delle presunte nullità o viziate motivazioni della sentenza impugnata.
- La sopravvenuta estinzione del reato rende inidonee a produrre effetti processuali le censure procedurali dedotte dall'imputato: non è necessario il rinvio al giudice di merito per rettificarle quando vige l'immediata applicabilità della causa estintiva.
- La revoca delle sanzioni accessorie connesse alla condanna (es. sospensione della patente) segue l'annullamento per prescrizione; pertanto le misure amministrative applicate in forza della sentenza penale vengono eliminate quando il reato è estinto.
- Per ottenere un'assoluzione di merito ai sensi dell'art.129 c.2 cod. proc. pen. occorre dimostrare in modo evidente e incontestabile l'insussistenza del fatto: l'esistenza di dubbi o questioni procedurali non basta.
- Nel giudizio di impugnazione, è preferibile dedurre tempestivamente vizi procedurali e di prova; tuttavia, se nel frattempo interviene la prescrizione, tali censure possono diventare ininfluenti sul risultato finale del processo.
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