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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8584/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 2), reati previsti dall'art. 73 D.P.R. 309/90 (capi 51 e 54), e detenzione/porto illegali di armi (capo 53). Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: sosteneva che le intercettazioni fossero ambigue o travisate ("droga parlata"), che non vi fosse prova della sua piena disponibilità verso i sodali Cimarosa e Porcaro né di rapporti preesistenti, che gli episodi contestati fossero isolati e non idonei a dimostrare l'associazione, che le conversazioni riferissero ad epoca remota e non provassero il possesso di armi, e che mancassero esigenze cautelari concrete e attuali giustificanti la custodia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa la portata indiziaria delle intercettazioni e degli elementi probatori, che dimostrerebbero la figura del ricorrente quale fornitore abituale di marijuana e il suo coinvolgimento nel sodalizio criminoso; ha confermato la rilevanza delle conversazioni (anche del 9.12.2019, 12.12.2019 e 26.05.2019) e l'oggetto delle discussioni su quantità, forniture e armi. Ha inoltre richiamato la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 e constatato l'assenza di elementi concreti forniti dalla difesa per confutarla. Per tali ragioni ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    Norma penale che sanziona traffico e detenzione di stupefacenti; i reati-fine derivanti da questa disposizione sono stati ritenuti provati in base alle intercettazioni e agli elementi indiziari richiamati dal Tribunale.

  • art. 74 D.P.R. 309/90

    Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte conferma che l'esistenza dell'associazione può essere desunta dalle modalità e dalla ripetizione dei reati-fine (facta concludentia).

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Prevede la presunzione di adeguatezza della massima misura cautelare per talune ipotesi; la Corte richiama tale presunzione rispetto ai reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, rilevando l'onere difensivo di fornire elementi concreti contrari.

  • art. 51, comma 3-bis c.p.p.

    Richiamato dal Tribunale in relazione all'art. 275 c.p.p.; indicato come norma che contribuisce alla presunzione normativa sulla misura cautelare nei casi pertinenti.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a seguito della decisione; menzionata nella sentenza per gli adempimenti di cancelleria.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la logicità e la conformità alle massime di esperienza della motivazione.
  • L'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può essere provata indirettamente dalle modalità, ripetizione e contesto dei reati-fine (facta concludentia).
  • La semplice definizione di "droga parlata" non esclude valore indiziario se le conversazioni, contestualizzate con altri elementi, mostrano ripetizione, quantità, ruoli e rapporti tra gli indagati.
  • Per superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare nei reati associativi è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari attuali; censure generiche non sono sufficienti.
  • Nel ricorso in Cassazione contro misure cautelari occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito e contestare in modo specifico ogni elemento probatorio; attacchi generici o parcellizzati rischiano l'inammissibilità e sanzioni.
  • Conversazioni intercettate che contengono riferimenti a quantità, crediti, forniture ripetute o attività di acquisto/vendita/manomissione di armi possono costituire "gravi indizi" se inserite in un quadro indiziario coerente e cronologicamente esteso.

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