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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-621/18

Sentenza della Corte (Seduta plenaria) del 10 dicembre 2018. — Andy Wightman e a. contro Secretary of State for Exiting the European Union. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session, Inner House, First Division (Scotland). — Rinvio pregiudiziale – Articolo 50 TUE – Notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall’Unione europea – Conseguenze della notifica – Diritto di revoca unilaterale della notifica – Presupposti. — Causa C-621/18

Giurisprudenza europea62018CJ0621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in seduta plenaria, ha chiarito per la prima volta il regime giuridico della revoca della notifica di recesso ex articolo 50 TUE. Ha affermato che la revoca unilaterale è possibile, ma solo entro i limiti temporali della procedura e se espressa in modo inequivoco e secondo le regole costituzionali dello Stato membro interessato. La decisione esclude che la revoca debba essere autorizzata all’unanimità dal Consiglio europeo e sottolinea che nessuno Stato membro può essere costretto a recedere contro la propria volontà.

Articolo 50 TUE: uno Stato membro che ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione può revocare unilateralmente la notifica, prima dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso o della scadenza del termine biennale, se la revoca è chiara, incondizionata e adottata secondo le norme costituzionali nazionali.

La questione giuridica

Se, una volta notificata ai sensi dell’articolo 50 TUE l’intenzione di recedere dall’Unione, uno Stato membro possa revocare unilateralmente tale notifica; in caso affermativo, a quali condizioni e con quale effetto sullo status di membro dell’Unione.

Principio di diritto

L’articolo 50 TUE va interpretato nel senso che lo Stato membro che ha notificato l’intenzione di recedere può revocare unilateralmente tale notifica, fino all’entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di due anni eventualmente prorogato, purché la revoca sia adottata conformemente alle norme costituzionali interne, comunicata per iscritto al Consiglio europeo e sia univoca e incondizionata, cioè diretta a confermare senza modifiche lo status di membro nell’Unione; la revoca estingue la procedura di recesso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 50 TUE
  • Articolo 218, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 238, paragrafo 3, lettera b), TFUE
  • Articoli 65, 67 e 68 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969
  • Articolo 1 TUE
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 49 TUE
  • Articolo 50, paragrafo 4, TUE

Articolo 50 TUE e revoca unilaterale della notifica di recesso

La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale della Court of Session, Inner House, First Division (Scozia), nell’ambito del contenzioso promosso da alcuni parlamentari e personalità politiche britanniche contro il Secretary of State for Exiting the European Union. La questione era centrale nel contesto della Brexit: stabilire se, dopo la notifica di recesso del Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 TUE, fosse possibile revocare unilateralmente tale notifica e restare nell’Unione.

Fatti e procedimento principale

In seguito al referendum del 23 giugno 2016, il Primo Ministro del Regno Unito notificò al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione dello Stato di recedere dall’Unione. Alcuni ricorrenti chiesero ai giudici scozzesi una declarator per sapere se, quando e come la notifica potesse essere revocata unilateralmente. Il giudice di primo grado ritenne la questione ipotetica, ma la Court of Session ammise l’appello e sollevò il rinvio pregiudiziale, ritenendo la questione concreta e rilevante per le decisioni parlamentari sul futuro accordo di recesso.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiese sostanzialmente se il diritto dell’Unione consenta a uno Stato membro che abbia notificato la propria intenzione di recedere di revocare unilateralmente la notifica, e, in caso positivo, con quali condizioni e con quali effetti sul mantenimento dello status di Stato membro.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato principalmente:

  • l’articolo 50 TUE, in particolare i paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 218, paragrafo 3, TFUE, richiamato dall’articolo 50, paragrafo 2, TUE;
  • gli articoli 65, 67 e 68 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Sono inoltre richiamati gli articoli 1 e 2 TUE e l’articolo 49 TUE per il contesto sistematico.

Ricevibilità del rinvio

La Corte ha respinto le eccezioni di irricevibilità. Ha ricordato che spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la rilevanza della questione pregiudiziale e che le questioni di diritto dell’Unione beneficiano di una presunzione di rilevanza. Ha escluso che si trattasse di una richiesta di parere consultivo: il rinvio era funzionale alla soluzione di una controversia reale e attuale, con effetti pratici sulle opzioni parlamentari nel procedimento di recesso.

Ragionamento della Corte sul merito

Sul piano letterale, l’articolo 50 TUE non disciplina espressamente la revoca della notifica, né la autorizza né la vieta. Tuttavia, la Corte ha valorizzato la natura di “intenzione” contenuta nella notifica, ritenendo per definizione non definitiva o irrevocabile la volontà comunicata.

Sul piano sistematico e teleologico, la Corte ha osservato che l’articolo 50 TUE persegue un duplice obiettivo:

  • riconoscere il diritto sovrano di recesso dello Stato membro;
  • organizzare una procedura ordinata per l’uscita dall’Unione.

Da ciò deriva che, se lo Stato è libero di decidere di recedere, non può essere costretto a uscire contro la propria volontà quando, nel corso della procedura, decide validamente di restare nell’Unione. La revoca della notifica riflette proprio la scelta sovrana di mantenere lo status di membro.

La Corte ha respinto l’argomento secondo cui la revoca dovrebbe essere subordinata all’unanimità del Consiglio europeo: una simile condizione trasformerebbe un diritto unilaterale dello Stato membro in un diritto condizionato dall’approvazione altrui, in contrasto con la logica dell’articolo 50 TUE.

Ha inoltre richiamato la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, in particolare l’articolo 68, secondo cui una notifica di recesso può essere revocata in qualsiasi momento prima che abbia effetto. Tale dato è stato considerato coerente con l’interpretazione dell’articolo 50 TUE.

Condizioni della revoca

La Corte ha stabilito che la revoca è possibile solo se:

  • interviene prima dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso oppure, in mancanza di accordo, prima della scadenza del termine biennale di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, eventualmente prorogato;
  • è adottata conformemente alle norme costituzionali dello Stato membro interessato;
  • è comunicata per iscritto al Consiglio europeo;
  • è univoca e incondizionata, cioè diretta a confermare senza ambiguità la permanenza nell’Unione nello status invariato di Stato membro.

Effetti della revoca

La revoca pone fine alla procedura di recesso. Lo Stato membro resta nell’Unione con pieni diritti e obblighi, salvi quelli specificamente previsti dall’articolo 50, paragrafo 4, TUE per la fase di recesso.

Dispositivo

La Corte ha risposto che l’articolo 50 TUE consente la revoca unilaterale della notifica di recesso, nei limiti temporali indicati e a condizione che la revoca sia chiara, incondizionata e conforme alle norme costituzionali interne. La decisione conferma che la notifica di recesso non produce un effetto irreversibile e che lo Stato membro può tornare sulla propria scelta fino a che il recesso non sia divenuto giuridicamente effettivo.

Principio affermato

Un Stato membro che abbia notificato l’intenzione di recedere dall’Unione può, da solo e senza bisogno di consenso degli altri Stati membri o delle istituzioni dell’Unione, revocare validamente la notifica prima che il recesso produca effetti, purché la revoca sia adottata secondo le norme costituzionali interne, sia scritta, univoca e incondizionata; in tal caso la procedura di recesso si estingue e lo Stato conserva integralmente lo status di membro dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiebrexitdiritto istituzionale dell’unione europearecesso dall’unione europeainterpretazione dei trattatidiritto internazionale dei trattati

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