Cassazione Penale, Sentenza n. 25135/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per appropriazione indebita aggravata. Il ricorrente ha dedotto: (1) tardività della querela e omessa rilevazione della prescrizione, sostenendo che la querela del 23/10/2013 sarebbe tardiva rispetto al dies a quo collegato alla redazione del rendiconto condominiale; (2) omissione da parte della Corte territoriale nel valutare la richiesta di riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) con altre sentenze che avevano giudicato fatti analoghi.
La decisione
La Cassazione ha respinto il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: il termine per la querela è decorso dalla data in cui la nuova amministratrice ha acquisito conoscenza certa degli ammanchi, concretizzatasi negli accertamenti e nel bilancio consuntivo approvato il 26/07/2013. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte territoriale aveva omesso di esaminare e motivare la richiesta di riconoscimento della continuazione esterna nonostante la difesa avesse prodotto documento che attestava il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al profilo della continuazione esterna e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per un nuovo giudizio su quel punto. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020
Richiamato solo come riferimento procedurale alla trattazione con contraddittorio cartolare; non inciso sul merito
D.L. n. 198/2022
Richiamato come riferimento procedurale alla trattazione con contraddittorio cartolare; non inciso sul merito
codice penale
In sede di gravame la difesa ha invocato la violazione di tale norma in relazione alla presunta tardività della querela; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione valutando il dies a quo sulla base della effettiva conoscenza del fatto da parte del danneggiato
codice penale
La norma sulla continuazione è stata ritenuta rilevante dal giudice di legittimità: l'omessa valutazione da parte della Corte d'Appello costituisce motivo di annullamento parziale e rinvio per nuovo esame
codice civile
Richiamato dalla difesa per sostenere che il rendiconto doveva essere redatto entro data che farebbe decorrere prima il termine per la querela; la Corte ha ritenuto che la conoscenza certa sia invece emersa dagli accertamenti e dall'approvazione del bilancio del 26/07/2013
Massime di principio
- Il termine per proporre la querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, basata su elementi seri e concreti, della dimensione oggettiva e soggettiva del fatto-reato; non basta una mera consapevolezza generica antecedente se non supportata da elementi concreti.
- La produzione di accertamenti documentali e l'approvazione del bilancio o di documenti contabili che evidenziano ammanchi possono costituire il dies a quo per la querela.
- Se la difesa chiede il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati e il giudice omette di valutare o motivare su tale richiesta, ciò è vizio che può determinare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame.
- La Corte di legittimità può confermare la responsabilità penale e rendere irrevocabile la condanna per le parti del giudizio correttamente motivate, annullando però solo le decisioni pronunciate senza adeguata considerazione di specifiche questioni rilevanti (es. continuazione).
- In procedimenti complessi con più sentenze collegabili, è essenziale che il difensore produca documentazione (sentenze, ordinanze esecutive) e che il giudice motivi espressamente in merito alla sussistenza o meno del vincolo di continuazione.
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