Cassazione Civile, Ordinanza n. 34894/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da danni subiti da un appartamento di proprietà di un condomino durante lavori eseguiti sull’edificio condominiale su incarico del condominio da una società appaltatrice. In primo grado il condominio era stato condannato al risarcimento; il Tribunale aveva poi rigettato l’appello del condominio. In Cassazione il condominio ha proposto nove motivi, ma nel testo sono riportati solo i primi due: con il primo ha dedotto nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 331 c.p.c., sostenendo che nel giudizio di appello avrebbe dovuto partecipare anche la società esecutrice dei lavori e che il giudice avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’appaltatrice si era offerta di ritinteggiare i soffitti danneggiati, che il danneggiato avrebbe rifiutato l’intervento senza avvisare il condominio e lasciando trascorrere tempo significativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la domanda risarcitoria originaria era stata proposta contro la società appaltatrice, quale esecutrice dei lavori, e contro il condominio per responsabilità da cose in custodia, ma tale situazione non determinava una causa inscindibile: nei casi di obbligazioni solidali passive non vi è un unico rapporto inscindibile, bensì rapporti distinti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, essendo l’appello stato introdotto nel 2015 e ricorrendo una "doppia conforme", l’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. esclude la deducibilità in cassazione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Il condominio è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
La mancata partecipazione di un litisconsorte non era configurabile, perché la controversia non integrava una causa inscindibile.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Nel caso di appello proposto nel 2015 e deciso con doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è precluso in presenza di doppia conforme.
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La chiamata o partecipazione di un terzo in appello è necessaria solo quando la controversia presenti un vero carattere di inscindibilità; non basta la coesistenza di più debitori solidali, perché nelle obbligazioni solidali passive i rapporti restano distinti.
- Nei giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore della disciplina sulla doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione se la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su questioni già escluse dalla disciplina processuale applicabile, la Corte può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito delle censure.
- In tema di responsabilità per danni da lavori condominiali, la mera offerta dell’appaltatore di rimediare al pregiudizio non incide di per sé sulla configurabilità della responsabilità del condominio, se la censura proposta in cassazione è processualmente preclusa o infondata.
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