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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01114/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado: contestazione della legittimità della contestazione dell'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998 (sostenendo che l'imputazione sarebbe stata introdotta solo oralmente in sede di convalida e non nell'atto introduttivo), censure sulla sussistenza della responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) in qualità di passeggero, mancanza dell'elemento soggettivo della ricettazione (art. 648 c.p.), censura per il diniego della circostanza attenuante di particolare tenuità ex art. 648, comma 4, c.p. e per il diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto in gran parte manifestamente infondato. Ha ritenuto che: la contestazione dell'art. 13, co. 13, d.lgs. 286/1998 era stata regolarmente formulata oralmente in sede di convalida nel giudizio direttissimo e nulla era stato eccepito dalla difesa; l'assistenza del difensore di ufficio e la presenza dell'interprete garantivano assistenza effettiva; la motivazione sulla responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale è conforme alla giurisprudenza (anche il passeggero può concorrere moralmente se condivide la scelta di fuggire); la doglianza sulla ricettazione era inammissibile per essere stata prospettata tardivamente in cassazione; la negazione della particolare tenuità è corretta perché occorre valutare complessivamente elementi oggettivi e soggettivi, non solo il valore del bene; la circostanza attenuante per risarcimento del danno è stata correttamente esclusa perché non vi era risarcimento integrale dei danni derivanti dalla fuga. Il ricorrente è stato condannato alle spese e il ricorso è stato dichiarato inammissibile con responsabilità per la determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per delimitare i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi ex lettere indicate.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai requisiti dell'atto di imputazione; la Corte ha ritenuto che in giudizio direttissimo la contestazione orale in udienza di convalida sia valida.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 521 in tema di contenuto e formalità dell'imputazione; interpretato in senso compatibile con la contestazione orale nel giudizio direttissimo.

  • art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma sull'ingresso/rientro nel territorio dello Stato da parte di straniero destinatario di espulsione; la Corte ha ritenuto valida la contestazione effettuata oralmente in sede di convalida.

  • art. 337 c.p.

    Reato di resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha confermato che anche la condotta del passeggero, se compatibile con la condivisione della fuga e con il rafforzamento dell'azione resistente, integra concorso morale nel reato.

  • art. 648 c.p.

    Reato di ricettazione; la Corte ha richiamato la necessità di accertare l'elemento soggettivo, ma ha escluso il vizio per il motivo che dedurre questioni non sollevate in appello è inammissibile in cassazione.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    Circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto; la Corte ha richiamato giurisprudenza secondo cui il valore del bene è requisito necessario ma non sufficiente e la valutazione deve considerare anche gli elementi soggettivi e la pericolosità potenziale.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    Circostanza attenuante per sentenza di riconoscimento del risarcimento del danno; la Corte ha precisato che il giudice può tenere conto anche dei danni a persone non identificate, ma l'attenuante può essere esclusa se il risarcimento non è integrale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per vizio di impugnazione/diritto a un processo equo; la Corte non ha ritenuto violato il diritto in quanto la contestazione e l'assistenza erano regolari.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione al diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto che le garanzie procedurali erano rispettate (difensore di ufficio e interprete presenti).

  • art. 451, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma sul rito direttissimo: la Corte ha ricordato che la contestazione orale in udienza costituisce modalità di esercizio dell'azione penale in presenza di arrestato.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai parametri per la valutazione della particolare tenuità: comprende elementi oggettivi e soggettivi, tra cui la capacità a delinquere.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In giudizio direttissimo la contestazione orale formulata dal PM in udienza di convalida è valida se resa in presenza dell'arrestato, del suo difensore (anche di ufficio) e dell'interprete se necessario; la mancata formalizzazione nell'atto di presentazione non rende automaticamente nulla la contestazione.
  • La presenza del difensore di ufficio e dell'interprete garantisce assistenza effettiva; il ricorrente deve specificare e documentare il pregiudizio subito per invocare nullità per difetto di assistenza o comprensione.
  • In tema di resistenza a pubblico ufficiale, il passeggero può concorrere moralmente se la sua condotta, valutata nel contesto (presenza di arnesi, rifiuto di identificazione, proseguimento della fuga), denota condivisione del progetto di sottrarsi al controllo.
  • Per la ricettazione occorre provare l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) e la disponibilità dei beni; tuttavia la valutazione della prova può essere compiuta sul complesso indiziario e il rilievo della mera presenza è scrutinabile ma non necessariamente decisivo.
  • La circostanza attenuante della particolare tenuità ex art. 648, comma 4, c.p. richiede la verifica preliminare della esiguità del valore del bene; se tale requisito non è soddisfatto la tenuità va esclusa; vanno considerati anche gli elementi soggettivi e la pericolosità potenziale dell'uso dei beni.
  • La circostanza attenuante per il risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.) può tener conto di danni a persone non identificate, ma l'effettivo e integrale risarcimento dei danni rileva ai fini del riconoscimento dell'attenuante.
  • Questioni nuove, non dedotte in grado di appello, non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione: le doglianze vanno tempestivamente formulate nei gradi di merito e specificate.

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