Cassazione Civile, Ordinanza n. 04385/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La vicenda origina dal fallimento di una farmacia esercitata formalmente in forma individuale, poi esteso dal tribunale a una società di fatto occulta ritenuta esistente tra il titolare fallito e due familiari, con conseguente fallimento in estensione dei presunti soci illimitatamente responsabili. In sede di reclamo una sola dei presunti soci, una congiunta del fallito, otteneva dalla corte d'appello la revoca del proprio fallimento perché ritenuta non provata la sua partecipazione alla società di fatto: la corte valorizzava il fatto che le fideiussioni, i pegni e i bonifici da lei effettuati potevano essere letti come operazioni di sostegno finanziario legate ai rapporti familiari e all'acquisto della farmacia, non come prova univoca di affectio societatis. I fallimenti e la creditrice istante ricorrevano per cassazione. Il ricorso principale denunciava: nullità del procedimento per asserita violazione dei termini e delle preclusioni del reclamo fallimentare, omesso esame di fatti decisivi idonei a provare la qualità di socio occulto della resistente, e violazione dell'art. 147, comma 5, l.fall. Il ricorso incidentale della creditrice denunciava a sua volta violazione delle preclusioni e dell'utilizzabilità di documenti depositati in reclamo, omessa ammissione e motivazione sulla prova testimoniale richiesta per dimostrare la società di fatto, violazione dell'art. 147, comma 5, l.fall. e, infine, censura sulle spese. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sulle preclusioni processuali per difetto di specificità/autosufficienza, ha invece accolto il motivo principale sull'omesso esame di due ulteriori fideiussioni successive e di maggior importo, non considerate dalla corte territoriale nonostante la loro potenziale decisività nel dimostrare la sistematicità degli apporti di garanzia; ha accolto anche i motivi incidentali relativi alla mancata ammissione e alla mancata motivazione sulla prova testimoniale, ritenendo che essa investisse una circostanza decisiva, cioè il coinvolgimento personale della resistente nella gestione e nei rapporti economici dell'attività. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente entrambi i ricorsi: ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e i motivi secondo e terzo del ricorso incidentale; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 18 l.fall.
Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non operano, in linea di principio, le preclusioni tipiche dell'appello ordinario; resta però necessaria la specifica indicazione del thema decidendum effettivamente devoluto al giudice del reclamo e, in cassazione, la puntuale autosufficienza della censura sul fatto processuale dedotto.
art. 147, comma 1, l.fall.
Richiamato per il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili di una società di fatto accertata.
art. 147, comma 5, l.fall.
Richiamato per l'estensione del fallimento alla società di fatto occulta riferibile all'impresa apparentemente individuale; la sua applicazione dipende dalla prova rigorosa del patto sociale e dell'esteriorizzazione del vincolo.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure sono state esaminate secondo i diversi vizi di legittimità dedotti; per il n. 5 è necessario l'esatto assolvimento dell'onere di localizzazione del fatto decisivo omesso, mentre per il vizio processuale occorre specificare compiutamente il fatto processuale denunciato.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e completa del fatto sostanziale e processuale e l'indicazione autosufficiente degli atti e documenti su cui la censura si fonda.
art. 2297 c.c.
La responsabilità solidale dei soci può derivare dall'esteriorizzazione del vincolo sociale, cioè da una condotta idonea a ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento sull'esistenza della società.
art. 244 c.p.c.
La specificità dei capitoli di prova testimoniale va valutata in modo non formalistico, avuto riguardo all'oggetto della prova e alla possibilità per controparte di difendersi.
art. 253 c.p.c.
Richiamato per affermare che il giudice può chiedere chiarimenti e precisazioni ai testimoni quando i capitoli siano esposti nei loro estremi essenziali.
art. 2697 c.c.
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio può viziare la sentenza quando il giudice trae conseguenze dall'inadempimento dell'onere della prova pur a fronte dell'offerta di prova da parte della parte onerata.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza, anche con riguardo alle ragioni della mancata ammissione di mezzi istruttori.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese, poi assorbito, relativo alla compensazione disposta dalla corte territoriale.
art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000
Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di valore delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; la Corte ha osservato che tali documenti non risultavano comunque utilizzati ai fini decisori.
Massime di principio
- La società di fatto può essere provata anche con presunzioni e prove orali, ma l'accertamento richiede una valutazione rigorosa e complessiva di fondo comune, esercizio in comune dell'attività, riparto di utili e perdite e affectio societatis.
- In tema di rapporti familiari, fideiussioni, garanzie e apporti finanziari non bastano da soli a provare la partecipazione societaria: occorre verificare se, per sistematicità, entità e contesto, essi siano compatibili con la mera affectio familiaris oppure rivelino una stabile collaborazione al perseguimento degli scopi imprenditoriali.
- Il giudice di merito, se fonda la decisione sulla mancanza di prova dell'affectio societatis, deve considerare tutti i fatti storici specificamente allegati e potenzialmente decisivi; l'omesso esame di circostanze dotate di concreta capacità dimostrativa integra vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale investente un fatto decisivo comporta vizio della decisione quando il giudice non motivi sulla superfluità o irrilevanza del mezzo e poi utilizzi la mancanza di prova per trarre conseguenze sfavorevoli alla parte onerata.
- Nel giudizio di reclamo fallimentare, l'assenza delle preclusioni proprie dell'appello ordinario non esonera la parte dall'onere di specificare in cassazione l'esatto contenuto del fatto processuale denunciato e degli atti su cui si fonda la censura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04291/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04292/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04293/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04294/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04297/2023 del 13/02/2023
- ordinanza_civile · 13 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04299/2023 del 13/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →