Cassazione Penale, Sentenza n. 21349/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'assise d'appello di Lecce che aveva confermato, in gran parte, le condanne per un'associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. stupefacenti) e, per Daniele Manni e Angelo Rizzo, la responsabilità per l'omicidio di Francesco Fasano (capo C). Le doglianze principali riguardavano: 1) la sovrapponibilità del compendio probatorio con un procedimento parallelo in rito abbreviato che aveva assolto alcuni originari coindagati (profilo di identità di fatto / ne bis in idem e necessità di valutare se le prove fossero gli stessi elementi decisivi); 2) la valutazione e l'interpretazione delle intercettazioni (presunta errata identificazione, necessità di perizia fonica, requisito di chiarezza/assenza di ambiguità); 3) il mancato deposito delle copie digitali integrali delle intercettazioni e presunta violazione delle garanzie difensive; 4) l'attendibilità e i tempi dei rilievi stub e la loro capacità di corroborare le intercettazioni; 5) la mancata esclusione dell'aggravante ex art.74, comma 4, o la mancata riqualificazione del reato ex art.74, comma 6; 6) richieste di rinnovazione dell'istruttoria ex art.603 cod. proc. pen. per escutere testimoni ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha pronunciato: - Ricorso di Luciano Manni: accolto sul profilo della sovrapponibilità del compendio probatorio con il procedimento in rito abbreviato; annullamento parziale della sentenza (solo sul capo A - associazione) e rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. Tale accoglimento è stato esteso, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., anche ad altri imputati nei cui confronti sussisteva la stessa censura oggettiva. - Ricorso di Antonio Librando: accolto nella parte relativa al capo A (per estensione degli effetti del motivo di Manni); annullamento e rinvio limitatamente al capo A. Gli altri motivi risultano assorbiti. - Ricorso di Daniele Manni: parzialmente accolto; è stato ritenuto fondato il motivo relativo alla sovrapponibilità del compendio probatorio (capo A) con conseguente annullamento e rinvio su quel capo; invece sono stati rigettati i motivi che impugnavano la responsabilità per il reato di omicidio (capo C), con conferma delle relative statuizioni nella parte non annullata. - Ricorso di Angelo Rizzo: parzialmente accolto sul profilo della sovrapponibilità del compendio probatorio (capo A) e annullamento con rinvio per nuovo giudizio su tale capo; il motivo relativo al capo C è stato rigettato e la condanna per omicidio confermata. In sintesi la Cassazione ha annullato limitatamente al capo A le decisioni di merito e rinviato per nuovo esame, mentre ha confermato le statuizioni (compreso l'ergastolo per gli autori dell'omicidio) relative al capo C ove non censurate favorevolmente.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), art. 74
regola la fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e le aggravanti; la Corte ha valutato la sussistenza dell'aggravante e ha richiesto un riesame quando il compendio probatorio era sovrapponibile ad altro procedimento
Codice penale, art. 575
delitto di omicidio: norma base che ha retto la qualificazione dell'omicidio di Fasano
Codice penale, art. 577, comma 1, n.3
aggravante per omicidio premeditato; la Corte ha ritenuto sussistente la premeditazione sulla base del contesto, della preparazione e degli elementi oggettivi
Codice di procedura penale, art. 268
disciplina il rilascio di copie delle intercettazioni: la Cassazione ha chiarito che il mancato deposito integrale delle copie digitali non determina automaticamente nullità assoluta e che il rilascio è regolato per evitare la diffusione di materiale sensibile
Codice di procedura penale, art. 603
regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha confermato che la rinnovazione va disposta solo se l'istrumento richiesto è decisivo per risolvere incertezze probatorie
Codice di procedura penale, art. 587
stabilisce l'estensione degli effetti dell'impugnazione di un imputato agli altri coimputati quando il motivo non sia esclusivamente personale; la Corte ha applicato tale principio estendendo altrui l'effetto favorevole
Codice di procedura penale, art. 192
criteri per la valutazione delle prove: la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare adeguatamente la lettura delle intercettazioni e la loro portata probatoria
Costituzione, art. 24 e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
richiamate in tema di garanzie difensive e diritto a un giusto processo nelle doglianze sul deposito delle registrazioni e sull'accesso alla prova
Massime di principio
- Se in procedimenti paralleli (anche con riti diversi) emergono compendi probatori astrattamente sovrapponibili, il giudice d'appello deve dare conto specifico delle ragioni che giustificano esiti divergenti; altrimenti la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame
- L'impugnazione di un imputato fondata su motivi oggettivi non esclusivamente personali può giovare anche ai coimputati (art. 587 c.p.p.), con estensione degli effetti favorevoli dell'accoglimento
- La mancata acquisizione o il mancato deposito integrale delle copie digitali delle intercettazioni non determina automaticamente la nullità delle captazioni: rilevano le finalità difensive concrete e l'effettivo pregiudizio, e vanno bilanciate esigenze di tutela delle informazioni sensibili
- Le intercettazioni possono costituire prova diretta se il loro significato è chiaro, decifrabile e privo di ambiguità; la loro interpretazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o travisamento della prova
- I rilievi stub e altri esami tecnico-scientifici sono valutati nel loro contesto temporale e probatorio: ritardi o limiti metodologici possono diminuirne il valore ma non necessariamente li rendono irrilevanti se corroborati da altri indizi gravi, precisi e concordanti
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) deve essere ammessa solo se l'atto richiesto è effettivamente decisivo per eliminare incertezze; non è strumento per ottenere semplici ulteriori verifiche se il compendio probatorio è già univoco
- In tema di reati associativi, per escludere l'identità del fatto ai fini del ne bis in idem è necessario verificare la corrispondenza degli elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalità) e le circostanze di tempo, luogo e persona, non limitandosi a differenze meramente formali o numeriche
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