Sentenza n. 1805/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sull’istanza di contributo economico per l’integrazione della retta di ricovero definitivo in RSA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Treviso sull’istanza del 23 dicembre 2025, protocollata il 30 dicembre 2025, diretta a ottenere un contributo per l’integrazione della retta di ricovero della persona amministrata. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, dei principi di buon andamento, imparzialità e tempestività dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., nonché la sussistenza del silenzio-inadempimento, chiedendo anche la condanna dell’amministrazione a provvedere entro trenta giorni e al risarcimento dei danni da ritardo ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché proposto prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento. Il TAR ha accertato che il regolamento comunale, in attuazione della disciplina sui termini procedimentali, fissava in 180 giorni il termine per il procedimento relativo ai ricoveri in struttura e all’integrazione delle relative rette. Poiché il termine decorreva dalla protocollazione del 30 dicembre 2025, esso sarebbe scaduto il 29 giugno 2026, mentre il ricorso era stato notificato il 29 aprile 2026. Inoltre, il Comune aveva adottato il 26 maggio 2026 un provvedimento di accoglimento dell’istanza, riconoscendo un contributo per il 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire. Il giudizio avverso il silenzio presuppone che, al momento della proposizione del ricorso, sia già scaduto il termine per la conclusione del procedimento e che permanga l’inerzia dell’amministrazione. Nel caso concreto, alla data della notifica del ricorso il termine di 180 giorni non era ancora decorso; pertanto non era ancora configurabile un silenzio-inadempimento illegittimo. La successiva adozione, il 26 maggio 2026, del provvedimento favorevole di accoglimento dell’istanza, intervenuta prima della scadenza del termine, ha comunque confermato l’assenza di un’illegittima inerzia. La domanda risarcitoria da ritardo non è stata accolta. Le spese sono state compensate per la complessità della normativa applicabile.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il rimedio contro il silenzio è esperibile quando sussiste un obbligo dell’amministrazione di provvedere, perdura l’inerzia e l’interessato ha un interesse attuale ad agire.
art. 31 c.p.a.
“decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere”; “l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”
La scadenza del termine procedimentale e la perdurante inerzia costituiscono condizioni dell’azione, che devono sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 2, commi 2, 3 e 4, l. 241/1990
“nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso [...] entro il termine di trenta giorni”; i termini superiori a novanta giorni possono essere previsti, in relazione alla complessità del procedimento, entro il limite di centottanta giorni
Il termine ordinario di trenta giorni può essere sostituito da un termine diverso previsto dalla disciplina applicabile; per il procedimento in esame il termine era stato fissato in 180 giorni dal regolamento comunale.
art. 7, comma 3, ultimo periodo, l. 69/2009
“le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”
La disposizione costituisce il fondamento dell’adeguamento degli enti locali alla disciplina sui termini massimi dei procedimenti.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
art. 2-bis l. 241/1990
La domanda di risarcimento del danno da ritardo presuppone un ritardo illegittimo dell’amministrazione; nel caso concreto tale presupposto non sussisteva.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la scadenza del termine per la conclusione del procedimento e la perdurante inerzia dell’amministrazione costituiscono condizioni dell’azione e devono sussistere già al momento della proposizione del ricorso.
- Quando una disciplina normativa o regolamentare stabilisce per uno specifico procedimento un termine di conclusione superiore a quello ordinario di trenta giorni, il silenzio-inadempimento può configurarsi soltanto dopo la scadenza del termine speciale applicabile.
- La proposizione anticipata del ricorso contro il silenzio, prima della scadenza del termine procedimentale, determina l’inammissibilità per carenza originaria di interesse ad agire, anche se il termine viene a scadere nel corso del giudizio.
- L’adozione di un provvedimento espresso prima della scadenza del termine procedimentale esclude che l’inerzia precedente abbia assunto carattere illegittimo e impedisce l’accoglimento dell’azione contro il silenzio.
- Il risarcimento del danno da ritardo non può essere riconosciuto in assenza di un ritardo procedimentale illegittimo.
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