Cassazione Penale, Sentenza n. 11233/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Santoro impugnava la sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando due episodi originariamente contestati come concussione (capi D ed E) nel delitto di induzione indebita ex art. 319‑quater c.p. Il ricorrente denunciava: (i) errata applicazione della legge e vizio di motivazione per travisamento e omissione di prove a discarico (in particolare conversazioni intercettate del 15 e del 17 gennaio 2016) relativamente al capo D; (ii) analogo vizio motivazionale e mancata valutazione dei riscontri alle dichiarazioni del privato Turco relativamente al capo E; (iii) censurava poi la qualificazione giuridica dei fatti al capo E, proponendo, in subordine, diversa qualificazione ex art. 322 c.p. (motivo quest'ultimo che la Cassazione ha ritenuto al momento non esaminabile). Il fulcro del gravame era la doglianza sulla mancata o insufficiente applicazione delle regole di valutazione delle dichiarazioni (art. 192, comma 3 e 4 c.p.p.) dopo la riqualificazione che trasforma i dichiaranti in potenziali concorrenti necessari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio le statuizioni relative ai capi D) ed E). Ha stabilito che, avendo la Corte d'appello riqualificato i fatti in induzione indebita ex art. 319‑quater c.p., le dichiarazioni rese da soggetti che possono essere considerati concorrenti necessari devono essere valutate secondo i criteri di cui all'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.: occorre un esame penetrante della credibilità soggettiva (interessi, astio, motivi di risentimento ecc.), dell'attendibilità intrinseca (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e dell'esistenza di riscontri oggettivi. La Cassazione ha inoltre rilevato omissioni della Corte di appello: non ha valutato alcune conversazioni intercettate (15 e 17 gennaio 2016) e non ha fornito adeguata motivazione circa i riscontri alle dichiarazioni di Turco (consegne o promesse di utilità). Il terzo motivo (richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 322 c.p.) è stato dichiarato non esaminabile in questa sede perché presuppone un accertamento di merito già consolidato. Pertanto, la sentenza di appello è annullata e la causa è rinviata al giudice di merito per nuovo esame conforme alle prescrizioni della Cassazione.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4
Le dichiarazioni rese da soggetti che, in ragione di riqualificazione del fatto, si configurano come concorrenti necessari devono essere valutate con rigoroso scrutinio: va valutata la credibilità soggettiva (interessi, rancori, motivi di astio), l'attendibilità intrinseca (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e la presenza di riscontri oggettivi; la mera convergenza fra dichiarazioni non è sufficiente se non soddisfa i requisiti indicati.
art. 319‑quater cod. pen.
Fattispecie di induzione indebita (consumata) che è reato necessariamente plurisoggettivo: attribuisce rilevanza penale sia alla condotta del pubblico ufficiale che esercita l'induzione sia a quella del privato che dà o promette l'utilità. La riqualificazione da concussione a questa fattispecie comporta conseguenze processuali per la valutazione delle prove dichiarative.
art. 322 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per una possibile diversa qualificazione dei fatti; la Corte ha ritenuto il relativo motivo non esaminabile in Cassazione poiché richiede un diverso e alternativo accertamento di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata per i limiti di sintesi del ricorso in Cassazione; utilizzata nella fase di ammissibilità/sintesi dei motivi.
Legge 6 novembre 2012, n. 190 (riforma dei reati contro la PA)
Riferimento di contesto: la riforma ha inciso sulle fattispecie contestate e sulla posizione del privato rispetto alla punibilità; la pronuncia distingue casi anteriori alla riforma rispetto alla situazione odierna.
Massime di principio
- Se in sede d'appello il fatto viene riqualificato in una fattispecie necessariamente plurisoggettiva (es. induzione indebita), le dichiarazioni rese da privati che originariamente erano persona offesa devono essere riconsiderate come dichiarazioni di possibili concorrenti e valutate secondo art. 192, comma 3 c.p.p.: va esaminata la credibilità soggettiva, l'attendibilità intrinseca e la presenza di riscontri oggettivi.
- La mera convergenza tra dichiarazioni di più soggetti non basta come riscontro: per usarle reciprocamente come riscontro occorre rispettare i criteri indicati dalla giurisprudenza (Sez. U, Aquilina): credibilità soggettiva positiva di ciascuno, autonomia genetica delle dichiarazioni, indipendenza e convergenza individualizzante sui fatti rilevanti.
- I giudici devono motivare puntualmente perché ritengono 'logicamente plausibili' determinate spiegazioni della condotta del dichiarante; affermazioni assertive non motivate costituiscono vizio di motivazione.
- Le intercettazioni o conversazioni antecedenti alla resa di una dichiarazione possono rilevare fortemente sul tema dell'autonomia e della genuinità della testimonianza: il giudice di merito non può ometterne la valutazione se dedotte dalle parti.
- L'esistenza della prescrizione rispetto a eventuali reati del privato non esclude l'obbligo di valutare la dichiarazione secondo le regole di cui all'art. 192 c.p.p. se, al momento della deposizione, la responsabilità penale del privato non era ancora estinta.
- In Cassazione non è ammesso ridefinire il fatto con una ricostruzione alternativa quando ciò richiede verifica e valutazione di merito non definitiva; questioni di qualificazione giuridica che implicano ricostruzioni alternative possono risultare precluse fino al nuovo accertamento di merito.
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