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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07558/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da rapporti contrattuali di affitto di rami d'azienda relativi a un'area di servizio, con gestione di bar e market. La società ricorrente aveva chiesto l'accertamento dei propri rapporti con la controparte, sostenendo che i rapporti fossero stati successivamente regolamentati e che essa deteneva legittimamente l'azienda. La controparte aveva invece chiesto in via riconvenzionale di accertare la cessazione dei contratti a determinate date, di ottenere il rilascio dei beni aziendali e la condanna al pagamento di penale e danni per ritardata restituzione, oltre a corrispettivi non pagati. Dopo la decisione di merito sfavorevole alla ricorrente, questa proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo, in sintesi: errata applicazione dell'art. 1591 c.c. per mancata considerazione della asserita mancanza di messa in mora; errata esclusione di un comodato d'azienda o comunque del titolo legittimante la permanenza nel bene; erronea applicazione delle regole sul concorso colposo del creditore e sulla buona fede; nullità della decisione e del procedimento per vizi della consulenza tecnica d'ufficio e violazione del contraddittorio; ulteriori errori della c.t.u. e omesso esame di fatti decisivi. La ricorrente contestava anche l'impostazione del ricorso di merito della controparte, ma il nucleo delle censure mirava a ottenere una rivalutazione dei fatti, delle prove e della consulenza tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il ricorso e i singoli motivi carenti di sinteticità, chiarezza e specificità, osservando che le censure cumulavano profili diversi e non consentivano un esame separato dei distinti vizi dedotti. Quanto ai motivi fondati sull'art. 360, n. 5, c.p.c., ha rilevato l'inammissibilità anche per la presenza di una doppia conforme e, comunque, perché le doglianze miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in cassazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la tesi secondo cui la messa in mora del conduttore sarebbe presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 1591 c.c., richiamando il principio per cui l'obbligo di corrispondere il corrispettivo/indennità permane fino all'effettiva riconsegna del bene. La Corte ha respinto anche le doglianze sulla c.t.u., osservando che l'eventuale nullità deve essere specificamente eccepita, tempestivamente e reiterata, e che nel caso risultavano comunque sviluppate osservazioni nel contraddittorio. In conclusione, la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1591 c.c.

    l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo/indennità per il ritardo nella restituzione permane fino all'effettiva riconsegna del bene e non richiede la preventiva messa in mora da parte del locatore

  • art. 1803 c.c. e ss.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la tesi del comodato, ma la Corte rileva che tale rapporto non risultava specificamente dedotto e che la censura era inammissibile

  • art. 1227 c.c., commi 1 e 2

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il concorso colposo del creditore; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché tende a una rivalutazione del fatto

  • artt. 1175 e 1176 c.c.

    invocati dalla ricorrente per prospettare violazione dei doveri di buona fede e diligenza; la censura è ritenuta inammissibile e non autosufficiente

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa una critica specifica alla sentenza impugnata

  • art. 2697 c.c.

    invocato in relazione all'onere probatorio e alla c.t.u.; non viene però svolta una censura idonea a superare il vaglio di ammissibilità

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.

    la Corte ribadisce che i motivi devono essere specifici e separati; non è ammesso cumulare profili diversi senza consentire l'autonoma verifica di ciascuno

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    il ricorso deve esporre in modo chiaro e sintetico i fatti rilevanti e indicare specificamente le censure; la violazione comporta inammissibilità

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato per ritenere manifestamente infondate alcune censure, in particolare sulla necessità della messa in mora ex art. 1591 c.c.

  • art. 700 c.p.c.

    menzionato solo per dare atto dell'attuazione di un provvedimento cautelare di riconsegna dell'azienda

  • artt. 189-190 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla gestione del contraddittorio e della c.t.u., ma senza una censura ammissibile

  • artt. 191-195 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio e al contraddittorio sulle operazioni peritali

  • artt. 90-92 disp. att. c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente nel contesto delle contestazioni sulla c.t.u.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per criticare la valutazione delle prove e della c.t.u., ma la Corte osserva che la doglianza si traduce in un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio nel subprocedimento di c.t.u.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 51, comma 2, D.Lgs. n. 196 del 2003

    richiamato per la regola di pubblicità/accessibilità delle decisioni giudiziarie

  • art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 196 del 2003

    invocato per l'istanza di oscuramento dei dati identificativi, che la Corte rigetta per mancanza di motivi legittimi

  • art. 6 § 1 CEDU

    richiamato per affermare il principio di pubblicità del processo e delle decisioni

  • art. 111 Cost.

    richiamato in tema di pubblicità del processo e del giusto processo

  • art. 12 preleggi

    richiamato come criterio interpretativo invocato dalla ricorrente, ma non idoneo a fondare censure ammissibili

  • art. 2 Cost.

    richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla buona fede, senza che la censura superi il vaglio di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, l'esposizione dei fatti processuali deve essere sintetica, chiara e selettiva: la riproduzione diffusa di atti, documenti e motivazioni di merito compromette l'intelligibilità delle censure e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e autonomi: non è consentito cumulare in una stessa censura violazione di legge, nullità e vizio motivazionale senza rendere possibile l'esame separato delle singole doglianze.
  • La deduzione della violazione di legge richiede non solo l'indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche il confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e con la regola giuridica che si assume corretta; il mero richiamo normativo è insufficiente.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione delle prove, dei documenti o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, perché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • In tema di occupazione del bene dopo la cessazione del rapporto, l'obbligo del detentore di corrispondere quanto dovuto ai sensi dell'art. 1591 c.c. non presuppone necessariamente la messa in mora del conduttore e perdura fino all'effettiva riconsegna del bene.
  • La nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione del contraddittorio deve essere dedotta in modo specifico, tempestivamente e reiterata se non accolta; una semplice contestazione del contenuto dell'elaborato peritale non equivale a eccezione di nullità.
  • La tolleranza del creditore rispetto alla protrazione dell'occupazione, di per sé, non trasforma automaticamente la sua condotta in concorso colposo ex art. 1227 c.c., se la censura mira solo a sovrapporre una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieComodatoLocazione commercialeImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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