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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24721/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il cittadino straniero aveva chiesto al giudice di pace il riesame della misura di trattenimento disposta ai fini del rimpatrio, deducendo che fosse ormai decorso il termine massimo di durata del trattenimento previsto dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che non fosse previsto un rimedio ordinario in tale forma, che sulla questione si fossero già pronunciate due precedenti decisioni di proroga del trattenimento e che, pertanto, vi fosse un ostacolo da ne bis in idem; aveva inoltre condannato il ricorrente per lite temeraria. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) la violazione dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE, assumendo che il riesame del trattenimento sia rimedio direttamente applicabile e azionabile nell'ordinamento interno; 2) l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'avvenuto superamento del termine massimo di trattenimento, circostanza sopravvenuta non valutata nelle precedenti proroghe; 3) la violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per l'illegittima condanna per lite temeraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato il provvedimento del giudice di pace e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Torino, in persona di diverso magistrato, affinché proceda a nuovo esame della domanda di riesame del trattenimento e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità fondata sull'idea di un giudicato o di un ne bis in idem, affermando che il trattenimento, in quanto misura cautelare, è revocabile o modificabile in ogni tempo e che la domanda di riesame può essere proposta mediante il procedimento camerale ex artt. 737 e 742 c.p.c., in coerenza con l'art. 15, par. 4, della direttiva rimpatri, direttamente applicabile.

Norme richiamate

  • art. 15 direttiva 2008/115/CE

    par. 3; par. 4; par. 5; par. 6

    Il trattenimento deve essere riesaminato a intervalli ragionevoli su richiesta dello straniero o d'ufficio; se non esiste più una ragionevole prospettiva di allontanamento o mancano più i presupposti, la persona deve essere immediatamente rilasciata. Il par. 4 è ritenuto direttamente applicabile nell'ordinamento interno perché self-executing.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato quale norma che disciplina la durata massima del trattenimento e il sistema delle proroghe nel diritto interno.

  • art. 737 c.p.c.

    È indicato come strumento processuale camerale utilizzabile per introdurre la domanda di riesame del trattenimento in mancanza di una disciplina specifica.

  • art. 742 c.p.c.

    Consente la modifica o revoca in ogni tempo dei decreti pronunciati in camera di consiglio; viene usato per fondare la revocabilità/modificabilità dei provvedimenti di trattenimento.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    La ricorribilità per cassazione dei decreti di convalida o proroga è giustificata come impugnazione di provvedimenti sulla libertà personale, non per il loro carattere di giudicato.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È la norma posta a base della condanna per lite temeraria pronunciata dal giudice di pace, ma la relativa censura resta assorbita per effetto dell'accoglimento dei primi motivi.

Massime di principio

  • La misura del trattenimento dello straniero finalizzata all'espulsione non è sottratta a riesame in ogni tempo: in assenza di una disciplina interna specifica, il controllo sulla persistenza dei presupposti può essere richiesto anche al di fuori delle scadenze ordinarie e mediante il procedimento camerale.
  • I provvedimenti di convalida e proroga del trattenimento non formano giudicato, perché incidono su una misura cautelare funzionale all'esecuzione dell'espulsione; di conseguenza non opera un vincolo di ne bis in idem che impedisca il successivo esame di una nuova istanza di riesame.
  • Quando la domanda di riesame allega la sopravvenienza del termine massimo di trattenimento o il venir meno dei presupposti della misura, il giudice non può dichiararla inammissibile per la sola esistenza di precedenti provvedimenti di proroga, ma deve valutare la novità dei fatti o dei profili giuridici dedotti.
  • Il par. 4 dell'art. 15 della direttiva rimpatri, che impone il rilascio immediato quando il trattenimento non è più giustificato, opera direttamente nell'ordinamento interno e consente di ricavare un potere-dovere di revoca o modifica della misura in ogni momento.
  • In sede di riesame, la motivazione del rigetto può concentrarsi sui soli profili nuovi dedotti dall'istante, rinviando per il resto alla motivazione dei precedenti provvedimenti di convalida o proroga.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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