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Sentenza

Sentenza n. 7105/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 876/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di accertamento di conformità presentata il 12 novembre 2010 per opere edilizie abusive, espresso con nota comunale del 26 giugno 2013; in appello era impugnata la sentenza del TAR Lazio n. 876/2024 che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva chiesto la sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 per opere realizzate in difformità o in assenza del titolo edilizio: tra le difformità accertate figuravano l’ampliamento di circa 12 mq del piano terra, un piano primo non assentito di circa 82 mq, un locale interrato autonomo, modifiche alle superfici accessorie e al porticato e muretti pertinenziali. L’immobile ricadeva in zona agricola E e nell’area interessata da un movimento franoso; dopo approfondimenti geologici il Comune aveva negato la sanatoria perché il sito non offriva condizioni minime di stabilità. In appello l’interessata ha riproposto le censure di violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione ed eccesso di potere, sostenendo che l’esame della sanatoria dovesse limitarsi alla doppia conformità urbanistico-edilizia e contestando la rilevanza degli accertamenti geologici e la sospensione dell’istruttoria. Ha inoltre dedotto che il dissesto dipendesse principalmente da opere idrauliche incomplete o da interventi di terzi e ha chiesto l’acquisizione di una relazione tecnica del 12 novembre 2010 e del verbale edilizio della Polizia Municipale n. 02/2010. Il Comune ha riproposto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso originario, sostenendo che la nota del 26 giugno 2013 fosse una mera proposta o comunicazione priva di lesività immediata. L’appellante ha anche mantenuto la domanda risarcitoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione comunale d’inammissibilità: la nota del 26 giugno 2013, valutata per il suo contenuto sostanziale, esprimeva in modo compiuto e definitivo il rigetto della sanatoria ed era immediatamente lesiva. Ha ritenuto non decisivi i nuovi documenti prodotti, anche ammettendone l’acquisizione, perché diretti a dimostrare la doppia conformità urbanistico-edilizia e inidonei a superare la ragione autonoma del diniego, costituita dall’instabilità geologica del sito. Ha respinto le censure di violazione di legge, difetto di istruttoria e motivazione e illogicità: nel contesto del movimento franoso, degli studi specialistici e delle evacuazioni, l’amministrazione era legittimata e tenuta ad approfondire la sicurezza del territorio e la compatibilità della permanenza delle opere; la sospensione del procedimento era giustificata dagli accertamenti geologici necessari. Il quadro istruttorio, basato su contributi della Regione Lazio, del C.E.R.I. e di tecnici delle parti, aveva accertato condizioni di instabilità incompatibili con il mantenimento delle opere. L’individuazione delle cause del dissesto e delle eventuali responsabilità di terzi era estranea alla verifica, rilevando invece l’idoneità attuale del terreno a consentire la permanenza delle opere. L’instabilità costituiva quindi causa ostativa autonoma e assorbente, tale da rendere irrilevante l’eventuale conformità urbanistica. Respinta anche la domanda risarcitoria, per mancanza dell’illegittimità dell’azione amministrativa. La sentenza del TAR Lazio n. 876/2024 è stata confermata; l’appellante è stata condannata a rifondere al Comune le spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È certamente vero che l'accertamento di conformità presuppone la verifica della compatibilità dell'intervento sia con la disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione dell'abuso sia con quella esistente al momento della presentazione dell'istanza.

    L’accertamento di conformità richiede la doppia conformità urbanistica, ma tale verifica non esaurisce l’esame amministrativo quando occorre considerare una distinta e autonoma esigenza di sicurezza del territorio.

  • art. 30 c.p.a.

    Ne deriva altresì il rigetto della domanda risarcitoria, difettando il presupposto fondamentale dell'illegittimità dell'azione amministrativa.

    La domanda risarcitoria è respinta quando manca il presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento di conformità edilizia, la verifica della doppia conformità urbanistica non impedisce all’amministrazione di considerare una distinta e autonoma incompatibilità delle opere con le condizioni di sicurezza del sito.
  • In presenza di un dissesto geologico documentato e di studi specialistici ancora necessari, l’amministrazione può integrare l’istruttoria con approfondimenti geologici e, quando la sicurezza lo richieda, è tenuta a verificare se la permanenza delle opere sia compatibile con le condizioni del territorio; la sospensione del procedimento è legittima se funzionale a tali accertamenti indispensabili.
  • Ai fini della valutazione della legittimazione postuma di opere edilizie in un’area instabile, rileva l’idoneità del sito a garantirne la permanenza in condizioni di sicurezza, non l’individuazione del responsabile o della causa storica del dissesto.
  • L’instabilità geologica accertata può costituire ragione autonoma e assorbente per negare la sanatoria, rendendo non decisiva la dimostrazione della conformità urbanistica delle opere.
  • La natura provvedimentale e la lesività di un atto amministrativo si valutano in base al suo contenuto sostanziale: è immediatamente impugnabile la nota che esprime in modo compiuto e definitivo il rigetto dell’istanza, anche se presentata formalmente come proposta o comunicazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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