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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17726/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La banca aveva domandato l’ammissione al passivo del fallimento di due crediti chirografari: un saldo passivo di conto corrente e un residuo di finanziamento. Il giudice delegato aveva respinto la domanda per inopponibilità del decreto ingiuntivo non definitivo, carenza di data certa e insufficienza della documentazione. Il Tribunale, in sede di opposizione e con ausilio di CTU contabile, aveva invece riconosciuto il credito da finanziamento, ricostruito un saldo attivo del conto corrente in favore della fallita e operato la compensazione tra le poste, ammettendo al passivo soltanto la differenza. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché il Tribunale avrebbe trascurato la questione della qualità e leggibilità di un estratto conto del primo trimestre 2001, rilevante per la ricostruzione del rapporto; 2) violazione dell’art. 1283 c.c., perché il CTU avrebbe trattato in modo asimmetrico gli interessi e le poste del c.d. conto anticipi, escludendo alcune voci e poi aggiungendole a saldo; 3) violazione delle norme sui contratti e sulla forma dei rapporti bancari, perché il CTU non avrebbe applicato le condizioni economiche di un contratto del 25 gennaio 2008 pur prodotto in giudizio; 4) violazione delle norme sulla compensazione, perché il Tribunale avrebbe compensato d’ufficio il saldo del conto con il credito da finanziamento senza eccezione della curatela e in assenza di presupposti per una compensazione rilevabile d’ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito non avesse effettivamente esaminato la decisiva questione relativa all’estratto conto del primo trimestre 2001 e alla sua possibile identità, seppur in diversa leggibilità, rispetto al documento poi esibito al CTU. Ha accolto anche il quarto motivo, affermando che la compensazione tra il credito ricostruito sul conto corrente e il credito da finanziamento non poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice, trattandosi di compensazione propria tra crediti derivanti da rapporti distinti. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, perché la banca non aveva indicato adeguatamente dove e quando tali questioni fossero state devolute al giudice di merito e, quanto al terzo motivo, non aveva riportato il contenuto del contratto invocato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla concreta censura prospettata nel primo motivo.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto pertinente alla questione decisa.

  • art. 2716 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto pertinente alla questione decisa.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto pertinente alla questione decisa.

  • art. 99 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Richiamato dalla ricorrente nel primo e nel quarto motivo; la Corte non ne fonda la decisione, concentrandosi invece sui vizi motivazionali e sul divieto di compensazione d’ufficio.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 294 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte accoglie il primo motivo nella parte in cui denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel controricorso; la Corte esclude che la censura integri errore di fatto revocatorio, perché mancava la valutazione del giudice sulla questione documentale.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, per mancata indicazione di dove e quando le questioni fossero state dedotte e, nel terzo motivo, del contenuto del contratto invocato.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non decide nel merito della censura, perché il motivo è inammissibile.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte non esamina nel merito la censura.

  • art. 1823 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte non esamina nel merito la censura.

  • art. 117 d.lgs. 1 settembre 1993

    Richiamato nel terzo motivo in tema di pattuizioni bancarie; la Corte non esamina nel merito la censura.

  • artt. 1241 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo; rileva il tema della compensazione, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sull’art. 1242 c.c.

  • art. 1242 c.c.

    "Il giudice non può rilevarla d’ufficio"

    La compensazione propria non può essere rilevata d’ufficio dal giudice; la compensazione operata dal Tribunale tra crediti derivanti da rapporti distinti è quindi erronea.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo; la Corte distingue la compensazione propria dalla compensazione impropria.

  • artt. 56, 58 e 99 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Richiamati nel quarto motivo; la Corte non accoglie la tesi della ricorrente sulla pretesa unilateralità della compensazione nel fallimento.

  • art. 323 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel quarto motivo, senza autonoma incidenza sulla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di merito il giudice deve esaminare e motivare in modo effettivo sulle questioni decisive relative alla utilizzabilità e alla qualità dei documenti, quando tali questioni siano state specificamente devolute dalle parti e siano potenzialmente idonee a incidere sulla ricostruzione del rapporto.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile quando il giudice trascuri una circostanza documentale oggetto di discussione tra le parti e potenzialmente determinante ai fini della decisione, senza che ciò comporti un inammissibile riesame del merito in cassazione.
  • Le censure per violazione di legge o vizi di motivazione devono rispettare il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso: occorre indicare puntualmente dove, come e quando la questione sia stata dedotta nel giudizio di merito e, se si invoca un documento, occorre riprodurne o riassumerne il contenuto rilevante.
  • La compensazione propria tra crediti derivanti da rapporti distinti non può essere rilevata d’ufficio dal giudice; il divieto opera anche quando la compensazione sia prospettata in un giudizio di accertamento del passivo fallimentare.
  • La compensazione impropria, che consente al giudice di operare il mero conguaglio contabile, è configurabile solo quando i reciproci crediti derivino da un unico rapporto; quando invece i crediti nascono da rapporti differenti, occorre la disciplina della compensazione in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCompensazioneProveConto corrente
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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