Cassazione Penale, Sentenza n. 2186/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che, accogliendo parzialmente l'appello del P.M., aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari per plurimi furti aggravati (art. 624-bis e artt. 625, 61 cod. pen.). Le doglianze principali erano: presunta tardività dell'impugnazione dell'Accusa; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi (in particolare per la scarsa qualità delle fotografie utilizzate per il riconoscimento); errata qualificazione giuridica del fatto (si contestava che non ricorresse il furto in abitazione ma semplici furti aggravati); carenza delle esigenze cautelari e violazione del principio di proporzionalità nella scelta della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione proposta dal P.M. (timbro di ricezione 9/12/2020 e deposito al Tribunale 18/12/2020 entro il termine di legge). Sull'aspetto probatorio, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la valutazione dei gravi indizi, dando conto delle immagini e del fatto che i verbalizzanti conoscevano già i soggetti dalle precedenti attività di polizia; ha richiamato il principio per cui, in sede cautelare, è sufficiente la "gravità" degli indizi (art. 273 c.p.p.) senza i più stringenti requisiti richiesti per il giudizio di merito. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha osservato che la diversa qualificazione invocata dal ricorrente non avrebbe prodotto alcuna utilità (non avrebbe inciso sulla possibilità di adottare o mantenere la misura); inoltre ha richiamato la giurisprudenza sulla nozione di "privata dimora". Sulle esigenze cautelari e sulla scelta degli arresti domiciliari, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, che aveva valutato la ripetizione delle condotte, la personalità dell'indagato e il procedimento pendente come indice di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma relativa al furto in abitazione; la Corte richiama la nozione di "privata dimora" e la giurisprudenza che include anche luoghi di lavoro se vi si svolgono non occasionalmente atti della vita privata
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Aggravante richiamata (ad es. minorata difesa o simili) che innalza la pena per il furto; utilizzata per qualificare i fatti come plurimi furti aggravati
art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.
Circostanza aggravante menzionata nella imputazione per valutare la gravità complessiva dei fatti
art. 310 cod. proc. pen. (richiama art. 309, comma 1)
Disciplina i termini per l'impugnazione degli atti cautelari; la Corte ha ritenuto tempestiva l'impugnazione del P.M. sulla base della data di ricezione attestata dal timbro
art. 273 cod. proc. pen.
Nel procedimento cautelare è sufficiente il requisito della gravità degli indizi (art. 273, comma 1); la Corte sottolinea che non si richiedono nella fase cautelare i medesimi criteri di precisione e concordanza richiesti per il giudizio di merito
art. 192 cod. proc. pen., comma 2
Richiamato per evidenziare che i requisiti di precisione e concordanza degli indizi sono necessari nel giudizio di merito ma non nella fase cautelare secondo l'orientamento citato dalla Corte
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Regola le esigenze cautelari (attualità e concretezza del pericolo di reiterazione); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tali esigenze
art. 275 cod. proc. pen.
Disciplina la scelta della misura cautelare e il principio di proporzionalità; la Corte ha ritenuto che la scelta degli arresti domiciliari fosse adeguatamente motivata rispetto al pericolo di reiterazione
art. 28 reg. es. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia
Massime di principio
- In sede cautelare il giudizio sugli indizi richiede la sola "gravità" degli indizi (art. 273 c.p.p.); non è necessario raggiungere i livelli di precisione e concordanza richiesti nel giudizio di merito ai sensi dell'art. 192 c.p.p.
- La prova fotografica o ripresa video può essere ritenuta sufficiente per l'applicazione di una misura cautelare se supportata da elementi contestuali (es. conoscenza preventiva dei soggetti da parte degli investigatori, coincidenza delle modalità operative, altre risultanze investigative).
- Contestare la qualificazione giuridica del fatto (riqualificazione) in sede di giudizio cautelare ha utilità solo se la nuova qualificazione può effettivamente precludere o far venire meno la misura; in assenza di utilità concreta il motivo è ininfluente.
- La tempestività delle impugnazioni dell'Accusa si valuta anche sulla base della data di ricezione attestata dall'ufficio (timbro di protocollo); irregolarità formali come l'assenza di sottoscrizione non comportano automaticamente la nullità se la data è certa.
- La scelta della misura cautelare è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo nei limiti della congruità e logicità della motivazione: se il giudice indica elementi concreti idonei a fondare il pericolo di reiterazione e la proporzionalità della misura, la decisione è difficilmente revocabile in sede di legittimità.
- La nozione di "privata dimora" è ampia e può comprendere luoghi di lavoro se in essi si svolgono non occasionalmente atti della vita privata; occorre però che il giudice motivi chiaramente la ricorrenza della fattispecie secondo la giurisprudenza di legittimità.
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