Cassazione Penale, Sentenza n. 3914/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, ribaltando il giudizio di primo grado, ha dichiarato Giancola colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e lo ha condannato a otto mesi. Il ricorrente deduce principalmente: 1) vizio di motivazione riguardo alla esclusione della causa di non punibilita' prevista dall'art. 131-bis cod. pen., lamentando che la Corte territoriale non ha correttamente valutato la brevissima durata dell'allontanamento (poco piu' di un'ora) e le risultanze oggettive come l'informativa di polizia giudiziaria e il fatto che l'imputato si era costituito immediatamente recandosi in caserma chiedendo di essere accompagnato in carcere; 2) mancata applicazione della diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo con effetto assorbente e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che il fatto non sia punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., come correttamente valutato dal Tribunale in primo grado. I giudici di legittimita' hanno rilevato che la Corte d'appello non ha compiuto la valutazione complessiva e congiunta richiesta per accertare la particolare tenuita' del fatto (modalita' della condotta, grado di colpevolezza, entita' del danno o del pericolo) e ha formulato un giudizio apparente e contraddittorio sulla durata dell'allontanamento, non considerando adeguatamente le risultanze probatorie che indicavano un allontanamento brevissimo e la immediata costituzione alle autorita'. Per tali ragioni la condanna e' stata annullata e disposto che il fatto sia ritenuto non punibile ex art. 131-bis.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; richiede una valutazione complessa e congiunta degli indicatori relativi alle modalita' della condotta, al grado di colpevolezza e all'entita' del danno o del pericolo
art. 133, primo comma, cod. pen.
Parametro da considerare nella valutazione della tenuita': modalita' della condotta, grado di colpevolezza e entita' del danno o del pericolo devono essere valutati congiuntamente
Sezioni Unite, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590
Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590
Principio di diritto secondo cui la configurabilita' della causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' richiede una valutazione globale e bilanciata di tutti gli elementi della fattispecie
art. 385 cod. pen.
Norma che individua il reato ascritto all'imputato nella sentenza impugnata; qui rilevante come fattispecie per la quale si discuteva la non punibilita' ex art. 131-bis
Massime di principio
- Per applicare l'art. 131-bis il giudice deve effettuare una valutazione complessiva e motivata delle modalita' della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entita' del danno o del pericolo; non e' sufficiente motivare limitandosi a una generica considerazione sulla durata dell'evento
- La durata dell'allontanamento dagli arresti domiciliari e gli elementi oggettivi (informative di polizia, dati del braccialetto elettronico, dichiarazioni di costituzione spontanea presso l'autorita') sono indici decisivi: brevissima durata e immediata costituzione alle autorita' favoriscono il riconoscimento della particolare tenuita'
- La Corte d'appello non puo' formulare giudizi di valore discrezionali senza confrontarsi con e motivare espressamente le risultanze probatorie del primo grado; omissioni o motivazioni contraddittorie possono portare ad annullamento senza rinvio quando la non punibilita' sia gia' stata accertata in primo grado
- Se vi e' anche una doglianza relativa alla mancata applicazione della diminuzione per il rito abbreviato, il giudice di merito deve valutare e decidere espressamente anche su tale punto; la mancata pronuncia costituisce vizio di motivazione suscettibile di impugnazione
- In casi analoghi, chi esercita la difesa deve mettere in evidenza ogni elemento probatorio oggettivo che quantifichi o circoscriva la durata e le modalita' dell'allontanamento, nonche' la immediata disponibilita' dell'imputato a rispondere alle autorita', per favorire il riconoscimento della tenuita' del fatto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3755/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3756/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3758/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3760/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3761/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3763/2022 del 03/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →