Ordinanza n. 11998/2026 - Roma, Sezione 1B
per la correzione di errore materiale nella sentenza n. -OMISSIS-del 30 aprile 2026 pronunciata da questa Sezione sul ricorso -OMISSIS-del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di correzione della sentenza che aveva annullato l'esclusione del candidato dal concorso e aveva condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già vittorioso nel giudizio avente a oggetto la propria non idoneità psicofisica e conseguente esclusione dal concorso per l'ammissione all'Accademia Aeronautica, ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza, rilevando che, nonostante la richiesta formulata nel ricorso introduttivo, non vi era stata inserita la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La decisione
Il TAR ha accertato che il dispositivo della sentenza ometteva, per mero errore materiale, la statuizione sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., ha quindi disposto l'integrazione del dispositivo, precisando che la condanna del Ministero della Difesa al pagamento di euro 2.000,00, oltre IVA, Cassa Avvocati, rimborso del contributo unificato e rimborso forfettario del 15%, deve intendersi pronunciata in favore dell'avvocato del ricorrente, dichiaratosi antistatario. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. L'ordinanza non modifica la decisione di accoglimento della domanda principale, ma corregge esclusivamente l'omissione materiale relativa alla destinazione delle spese.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
correzione dell'errore materiale
Consente al giudice di correggere omissioni o errori materiali contenuti nella sentenza; la norma è stata applicata per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone alla Segreteria di effettuare le annotazioni conseguenti alla correzione del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
dati relativi alla salute
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati sanitari mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
dati relativi alla salute
Richiamato insieme alla disciplina europea e nazionale della protezione dei dati sanitari per giustificare l'oscuramento.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando il contenuto del dispositivo omette, per mera svista, una statuizione già chiaramente richiesta e coerente con la decisione adottata, senza comportare una nuova valutazione del merito o una modifica sostanziale della pronuncia.
- Quando il difensore si è dichiarato antistatario e la relativa richiesta risulta dagli atti di causa, l'omissione della distrazione delle spese dal dispositivo può essere corretta mediante integrazione ai sensi dell'art. 86 c.p.a.
- La correzione del dispositivo deve essere annotata dalla Segreteria secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
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