Cassazione Penale, Sentenza n. 32605/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza dell'8/4/2025 con la quale la Corte di appello di Napoli ha respinto la loro istanza di revoca dell'ordine di demolizione relativo alla sentenza pronunciata il 9/1/2008 (irrevocabile il 16/10/2008). I ricorrenti denunciavano difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la Corte si era limitata a richiamare il rigetto, da parte del Comune, della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, senza valutare il prevedibile esito di una impugnazione amministrativa avanti al TAR, l'esistenza di specifiche cause ostative all'accoglimento del condono e i tempi necessari per la definizione della procedura di sanatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse una motivazione, seppur sintetica, adeguata ed essenziale, che si fondava sul definitivo rigetto da parte del Comune della domanda di sanatoria con provvedimento del 31/10/2024. I ricorrenti non hanno fornito elementi concreti e documentati utili a giustificare la revoca dell'ordine di demolizione e si sono limitati a censure generiche e fattuali inammissibili in sede di legittimità. Richiami giurisprudenziali invocati dai ricorrenti non erano applicabili, posto che non risultava in corso alcuna procedura amministrativa di sanatoria o impugnazione pendente tale da giustificare l'attesa. Sono state imposte le spese processuali e condannati i ricorrenti al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, con riferimento all'art. 616 cod. proc. pen. e alla sentenza della Corte costituzionale 13/6/2000 n.186.
Norme richiamate
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186
«la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»
Richiamata per valutare la responsabilita' della parte nella determinazione della causa di inammissibilita'. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa, ma ha comunque applicato le conseguenze processuali previste dalla normativa penale processuale richiamata.
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per imporre, in caso di declaratoria di inammissibilita', l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto e' stata applicata anche in assenza di elementi di colpa gravante i ricorrenti.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca di un ordine di demolizione invocando una procedura di sanatoria occorre documentare in modo concreto l'esistenza di una procedura amministrativa effettivamente pendente o di un'impugnazione amministrativa in corso e fornire elementi probatori che ne rendano prevedibile l'esito favorevole.
- La presenza di un provvedimento amministrativo definitivo di rigetto della domanda di sanatoria costituisce motivo decisivo che legittima il rigetto dell'istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione; il giudice di merito puo' motivare in modo sintetico purché affronti il fatto decisivo.
- Censure generiche circa la possibile durata o l'esito di procedure amministrative non sostituiscono l'obbligo di produrre elementi specifici e documentati; tali censure sono inammissibili in sede di legittimità se non corredate da dati concreti.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione e' consigliabile offrire al giudice dell'esecuzione elementi probatori dettagliati (es. atti amministrativi pendenti, copie di ricorsi amministrativi, misure cautelari richieste, perizie, stima dei tempi procedurali) per giustificare la sospensione dell'esecuzione.
- La declaratoria di inammissibilita' puo' comportare l'obbligo di pagare spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la mancanza di dolo non esclude automaticamente tali conseguenze se la domanda risulta formalmente inammissibile o manifestamente infondata.
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