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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30179/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma, da parte della Corte d'Appello, della confisca della somma di denaro sequestrata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte non aveva richiamato alcuna prova idonea a dimostrare il nesso tra il denaro e il reato per cui era stato condannato (illecita detenzione di stupefacenti nella forma lieve). In sostanza si censurava l'assenza di motivazione sul collegamento causale necessario tra il denaro e il reato accertato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio, limitatamente alla statuizione sulla confisca del denaro in sequestro, la sentenza impugnata, disponendone la restituzione al ricorrente. Il resto della pronuncia impugnata (compresa la qualificazione nella forma lieve e la riduzione della pena da parte della Corte d'Appello) è stato lasciato inalterato. La motivazione si fonda sul principio per cui, nella ipotesi lieve di cui al comma V dell'art. 73 DPR 309/1990, non è applicabile la confisca "obbligatoria" richiamata dall'art. 85-bis DPR 309/90 (che rimanda all'art. 240-bis c.p.), e, più in generale, sulla regola che la confisca ex art. 240 c.p. richiede il nesso diretto e immediato tra il bene e il reato per il quale si è condannati; nel caso di mera detenzione tale nesso mancava rispetto alla somma sequestrata, che poteva essere provento di diverse pregresse condotte di cessione non oggetto della declaratoria di responsabilità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 - art. 73, comma V

    La fattispecie lieve di detenzione illecita di stupefacenti prevista dal comma V esclude l'applicabilità della confisca "obbligatoria" prevista per altre fattispecie di stupefacenti; se ricorre la forma lieve non può essere disposta la confisca obbligatoria del denaro.

  • D.P.R. 309/1990 - art. 85-bis

    Prevede (con richiamo) la confisca del denaro nei casi di reati in materia di stupefacenti secondo le regole richiamate (e rimanda all'art. 240-bis c.p.); tuttavia la norma non opera nei confronti della ipotesi lieve di cui al comma V dell'art. 73.

  • Codice Penale - art. 240

    Stabilisce la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato; la giurisprudenza interpreta il 'profitto' come il lucro di diretta e immediata derivazione causale dal reato per il quale si procede: pertanto la confisca ex art. 240 richiede il nesso diretto tra il bene e la specifica fattispecie di reato accertata.

  • Codice Penale - art. 240-bis

    Norma specialistica richiamata per la confisca in materia di stupefacenti (in collegamento con l'art. 85-bis DPR 309/90); la sua applicabilità è comunque esclusa quando ricorra la ipotesi lieve di cui al comma V dell'art. 73 DPR 309/1990.

  • D.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202 - (comma 7-bis art. 73 DPR 309/1990)

    La disposizione (introdotta dalla menzionata riforma) contiene specifiche misure in materia di stupefacenti; la Corte osserva che le medesime ragioni che impediscono la confisca nella ipotesi lieve si estendono, per identica ratio, anche alle disposizioni riferite al comma 7-bis.

Massime di principio

  • Se la condanna riguarda la sola detenzione illecita nella forma "lieve" (art. 73, comma V DPR 309/1990) non può essere applicata la confisca "obbligatoria" del denaro prevista dalle norme speciali sugli stupefacenti (art. 85-bis DPR 309/90 richiamante art. 240-bis c.p.).
  • La confisca ex art. 240 c.p. (provento del reato) richiede la prova di un nesso di causalità diretto e immediato tra il bene e il reato per il quale è intervenuta la condanna: non è possibile confiscare somme che eventualmente derivino da reati diversi o da pregresse cessioni non contestate e non dichiarate nella sentenza.
  • Il giudice che dispone la confisca deve motivare in modo specifico il collegamento tra il bene e il reato accertato; l'assenza di adeguata motivazione sul nesso comporta l'annullamento della misura ablativa e la restituzione.
  • Se il pubblico ministero intende ottenere la confisca come provento di spaccio, deve contestare e provare la fattispecie di cessione (spaccio); altrimenti la misura ablativa rischia di essere ritenuta illegittima rispetto alla sola imputazione per detenzione.
  • In casi analoghi, la difesa può efficacemente impugnare la confisca invocando la mancanza di nesso probatorio tra denaro e reato specificamente accertato, nonché l'esclusione della confisca obbligatoria per la forma lieve.

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