Ordinanza n. 2808/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda cautelare contro provvedimenti prefettizi relativi al pericolo di infiltrazione mafiosa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Veneto, chiedendone la riforma. Dalla motivazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato emerge che la controversia riguarda provvedimenti impugnati in primo grado fondati sulla prognosi di sussistenza di un pericolo di infiltrazione e sulla ritenuta non occasionalità dei contatti rilevanti. L’appellante contestava, in sostanza, la legittimità della valutazione prefettizia e l’esclusione dell’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello privo di apprezzabili elementi di fondatezza. Ha rilevato la presenza di plurimi e coerenti elementi idonei a sorreggere la legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado, sia quanto alla prognosi non illogica né irragionevole del pericolo di infiltrazione, sia quanto alla non occasionalità del contatto, circostanza ritenuta tale da escludere l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa. La motivazione dell’amministrazione è stata giudicata motivata e plausibile. L’appello cautelare è stato quindi respinto; le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prognosi prefettizia sul pericolo di infiltrazione mafiosa supera il vaglio sommario quando risulta fondata su plurimi e coerenti elementi e non appare illogica o irragionevole.
- La non occasionalità dei contatti rilevanti può giustificare l’esclusione delle misure di prevenzione collaborativa, qualora tale valutazione sia motivatamente e plausibilmente esposta dall’amministrazione.
- Nel giudizio cautelare il Consiglio di Stato respinge l’appello quando i provvedimenti impugnati risultano assistiti, a una cognizione sommaria, da una motivazione plausibile e da elementi sufficienti a sorreggerne la legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 413/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 414/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 415/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 416/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 418/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →