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Sentenza

Sentenza del 13/09/2023 n. 26487 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Italcementi impugnava il rigetto di due istanze di rimborso dell'accisa pagata su acquisti di gasolio destinato a processi mineralogici (produzione di cemento). Contestava la decisione della CTR che aveva dato ragione ad ADM, sostenendo che: i) il gasolio utilizzato non sarebbe soggetto ad accisa per l'uso dichiarato e quindi il rimborso era dovuto; ii) l'eventuale assenza di autorizzazione preventiva o l'applicazione dell'accisa non osterebbe al rimborso; iii) l'Ufficio avrebbe tenuto comportamento contraddittorio o violato obblighi di correttezza nelle richieste di chiarimenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che, sebbene il gasolio per processi mineralogici sia fuori dal campo applicativo dell'accisa, è comunque soggetto alle norme di controllo e circolazione (direttiva 2003/96/CE, art.20; TUA art.21, comma 13) e alla disciplina amministrativa italiana (D.M. n.322/1995). La CTR aveva accertato violazioni sistematiche delle prescrizioni regolamentari da parte di Italcementi (mancata documentazione probatoria, impossibilità di effettuare i necessari controlli, forniture superiori alla capacità dei serbatoi, utilizzo di prodotti non defiscalizzati). Tali violazioni, fatto non contestato in modo rilevante dall'impugnante, giustificano il diniego del rimborso e la decisione è stata confermata. Per la soccombenza Italcementi è stata condannata alle spese e sono state richiamate conseguenze processuali riguardanti il contributo unificato.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/96/CE del Consiglio

    art. 1; art. 2 par.4 lett. b; art. 20

    Stabilisce che prodotti energetici possono essere soggetti a tassazione ma che il gasolio per processi mineralogici è esente; tuttavia l'art.20 impone l'applicazione delle disposizioni relative a controllo e circolazione anche ai prodotti fuori campo accise, giustificando l'imposizione di regole di controllo nazionali.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    art. 14 comma 2; art. 21 comma 13

    Prevede il rimborso delle accise indebitamente pagate (art.14) ma chiarisce che i prodotti fuori dal campo d'imposta restano soggetti alle norme nazionali di controllo e circolazione (richiamate dall'art.21, comma 13), consentendo all'Amministrazione verifiche e limiti all'accesso all'esenzione/rimborso.

  • D.M. Finanze 17 maggio 1995, n. 322

    Disciplina le procedure e gli obblighi informativi per chi utilizza prodotti energetici (denuncia, relazione tecnica, planimetrie, indicazione serbatoi e capacità), applicabile anche al gasolio fuori campo accise per consentire i controlli anti-frode.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiama i principi di correttezza e buona fede dell'Amministrazione; la Corte però osserva che eventuali violazioni procedurali o contraddizioni dell'Ufficio non determinano automaticamente il diritto al rimborso quando il contribuente non dimostra la fondatezza della pretesa e permangono ostacoli sostanziali al rimborso.

  • Codice di procedura civile e norme processuali

    art. 360 c.p.c. comma 1 n.3 e n.4; art. 112 c.p.c.; art. 380 bis.1 c.p.c.; art. 378 c.p.c.

    I motivi di cassazione sono stati esaminati nei termini di legge e ritenuti infondati: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle norme, ha considerato gli accertamenti di fatto non impugnati adeguati e ha escluso omissioni di pronuncia rilevanti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e L. 24 dicembre 2012, n. 228

    D.P.R. art. 13 comma 1 quater; L. n. 228 art.1 comma 17

    Previsione relativa al contributo unificato nelle ipotesi di rigetto del ricorso proposto dopo la data indicata; la Corte dà atto delle conseguenze processuali relative al versamento del contributo.

Massime di principio

  • Un prodotto esente dall'accisa per l'uso dichiarato (es. gasolio per processi mineralogici) resta comunque soggetto alle norme nazionali di controllo e circolazione: la mancata osservanza di tali regole può legittimamente ostare al rimborso.
  • Il diritto al rimborso dell'imposta è subordinato alla prova, in capo al contribuente, della corretta destinazione e del regolare utilizzo del prodotto: assenza di documentazione probatoria o incongruenze (es. forniture superiori alla capacità dei serbatoi) sono ostative.
  • Le violazioni formali o procedurali dell'Amministrazione (richieste di chiarimenti, presunte incongruenze istruttorie) non comportano automaticamente la concessione del rimborso se permangono elementi di fatto che giustificano il diniego.
  • Le norme amministrative (denunce, relazioni tecniche, planimetrie, indicazione serbatoi e consumi) sono strumentali a prevenire frodi: la loro osservanza è sostanziale e non va considerata mero formalismo.
  • In sede giudiziale di merito e di legittimità, gli accertamenti di fatto non impugnati o non viziati validamente vincolano il giudice di legittimità; per ribaltare decisioni basate su tali accertamenti è necessario dedurre e provare errori di diritto o valutazioni manifestamente illogiche.

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