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Sentenza

Sentenza n. 108/2026 - Bari, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1615/2022 del Tribunale di Trani – sez. Lavoro, pubblicata il 28.09.2022, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza del Tribunale di Trani, sezione Lavoro, n. 1615/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria indennizzo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, sezione Lavoro, n. 1615/2022, che aveva riconosciuto il suo diritto ai benefici della legge n. 210/1992 e condannato il Ministero della Salute al pagamento dell'indennizzo correlato alla sesta categoria della Tabella A del d.P.R. n. 834/1981, delle ulteriori prestazioni previste, degli interessi legali e della rivalutazione nei limiti di legge a decorrere dalla domanda amministrativa del 31 agosto 2017, oltre alle spese di lite e di CTU. La sentenza era stata notificata al Ministero, non impugnata ed era quindi passata in giudicato. La ricorrente ha dedotto la persistente inesecuzione delle statuizioni favorevoli e ha chiesto l'ordine di adempimento, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero della Salute si è costituito con atto meramente formale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., anche per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha accertato che la sentenza azionata non era autoesecutiva, poiché la sua piena attuazione richiedeva attività collaborativa dell'amministrazione, e che era decorso l'ulteriore termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi ordinato al Ministero della Salute di dare piena esecuzione al giudicato, limitatamente alle somme spettanti alla ricorrente, disponendo tutti gli adempimenti necessari al pagamento entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Sono state escluse le spese processuali liquidate nel giudizio ordinario, secondo quanto precisato nel dispositivo. Il commissario ad acta non è stato nominato allo stato, poiché le competenze in materia di indennizzi ex lege n. 210/1992 erano state trasferite alla Regione Puglia dal d.P.C.M. 13 novembre 2000 e si è ritenuto opportuno concedere all'ente regionale il tempo necessario per provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000, oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso dell'ulteriore termine di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni consente di procedere all'azione di ottemperanza.

  • legge n. 210/1992

    Costituisce la base normativa dei benefici indennitari riconosciuti alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.

  • d.P.R. n. 834/1981, Tabella A, sesta categoria

    Individua la categoria tabellare cui è correlato l'indennizzo riconosciuto dal giudicato.

  • d.P.C.M. 13 novembre 2000

    È richiamato quale fonte del trasferimento alla Regione Puglia delle competenze in materia di indennizzi previsti dalla legge n. 210/1992.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è proponibile, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione destinataria non vi abbia dato esecuzione.
  • Una sentenza di condanna al pagamento di somme non è necessariamente autoesecutiva nei confronti della pubblica amministrazione: l'ottemperanza è ammissibile quando la piena attuazione del giudicato richieda attività collaborativa e amministrativa dell'ente obbligato.
  • Per l'esecuzione coattiva di obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione deve essere decorso l'ulteriore termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • La nomina del commissario ad acta può essere differita quando, in ragione del trasferimento delle competenze a un diverso ente pubblico, sia opportuno concedere all'amministrazione competente un termine per adempiere spontaneamente al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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