Cassazione Civile, Ordinanza n. 24576/2026 del 08/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di pagamento emesso dal Consorzio di bonifica 6 Enna, quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, per il pagamento di euro 4.911,24 a titolo di contributo di bonifica per opere irrigue relativo all'anno 2018. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione dell'atto. In appello, il Consorzio aveva contestato la decisione; la Corte tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello e, nel merito, aveva comunque annullato l'avviso ritenendo che il Consorzio 6 Enna fosse un soggetto ormai estinto per effetto della legge regionale n. 5/2014, che avesse agito sulla base di una delega illegittima e che il riferimento al mandato senza rappresentanza fosse incompatibile con l'esercizio di pubbliche funzioni. Il Consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'avviso di pagamento non sarebbe tra gli atti tipicamente impugnabili e che non potevano essere fatti valere vizi meramente formali; (2) violazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., lamentando che i giudici di merito non avessero verificato la tempestività del ricorso e avessero invertito l'onere della prova; (3) violazione della legge regionale siciliana n. 5/2014, del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e di varie norme costituzionali e processuali, sostenendo che i vecchi consorzi non fossero estinti ma ancora operativi nel periodo transitorio come mandatari senza rappresentanza del nuovo Consorzio, sicché l'atto era legittimamente emesso; (4) ulteriori violazioni, in particolare dell'art. 1705 c.c., dell'art. 21-septies l. n. 241/1990 e della normativa regionale, sempre incentrate sull'illegittimità della qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto e ha anche eccepito l'improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura e per asserite carenze formali del deposito telematico.
La decisione
La Corte di cassazione ha disatteso l'eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso per difetto di attestazione di conformità della procura, applicando il principio di strumentalità delle forme e rilevando che la controparte non aveva contestato la conformità della copia depositata. Nel merito, ha dichiarato inammissibili o infondati i primi due motivi: ha affermato che l'avviso di pagamento è comunque impugnabile davanti al giudice tributario anche per vizi formali, quando manifesti una specifica pretesa tributaria, e ha rilevato che la doglianza sulla tempestività del ricorso era generica e non deduceva un concreto vizio di tardività. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che la legge regionale siciliana n. 5/2014 non abbia previsto l'immediata estinzione dei consorzi territoriali accorpati, ma un processo di riordino che si completa solo con l'esaurimento della procedura di accorpamento; fino a quel momento i consorzi preesistenti restano legittimati a operare in continuità, in presenza del periodo transitorio e degli affidamenti vigenti. Ha inoltre precisato che il richiamo al mandato senza rappresentanza è giuridicamente improprio in ambito pubblicistico ma, nella specie, non ha inciso sulla legittimazione del Consorzio 6 Enna a emettere l'atto, poiché tale ente era ancora operativo e titolare del relativo affidamento. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 196-novies disp. att. c.p.c.
"Il difensore [...] quando depositano con modalità telematiche la copia informatica [...] attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento"
La mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura non determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso se la controparte non contesta la conformità della copia depositata, in applicazione del principio di strumentalità delle forme.
art. 369 c.p.c.
"a pena di improcedibilità"
Il deposito della procura speciale è richiesto a pena di improcedibilità, ma la sanzione non opera quando la irregolarità formale non sia accompagnata da contestazione della conformità dell'atto.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma ogni atto che porti comunque a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria concreta e motivata è impugnabile davanti al giudice tributario anche per vizi formali.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
La censura sulla tempestività dell'impugnazione è inammissibile se non viene dedotto in concreto che il ricorso sia stato proposto oltre il termine di legge.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova non può essere evocato in astratto: occorre indicare quale specifico fatto costitutivo o impeditivo sia rimasto non provato e in che modo il giudice ne abbia omesso l'esame.
art. 13 L.R. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5
La norma ha ridefinito gli ambiti territoriali e istituito i consorzi di bonifica Sicilia occidentale e Sicilia orientale, ma non ha previsto espressamente l'immediata estinzione dei consorzi territoriali accorpati; l'effetto estintivo si colloca al completamento della procedura di accorpamento.
art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
I piani, i regolamenti, i ruoli e gli affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti fino a diversa determinazione; nel periodo transitorio i consorzi accorpati continuano a operare, con imputazione delle attività al nuovo consorzio secondo una disciplina di continuità.
art. 1705 c.c.
Il mandato senza rappresentanza è richiamato come modello improprio per descrivere la fase transitoria, ma la sua evocazione non incide sulla legittimazione del consorzio accorpato a emettere l'atto perché l'ente non era ancora estinto.
art. 21-septies l. n. 241/1990
La deduzione della nullità per difetto assoluto di attribuzione non viene accolta perché il potere di emanare l'atto in capo al consorzio accorpato è ritenuto ancora sussistente.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati a sostegno del principio di effettività della tutela giurisdizionale e della necessità di privilegiare, per quanto possibile, decisioni di merito rispetto a sanzioni processuali meramente formalistiche.
Massime di principio
- L'omessa attestazione di conformità della copia informatica di una procura o di un atto notificato telematicamente non comporta automaticamente l'improcedibilità del ricorso, se la controparte non contesta la conformità della copia depositata e l'irregolarità non incide sull'effettiva difesa.
- Nel processo tributario, anche un atto non espressamente compreso nell'elenco dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 è impugnabile quando rappresenti comunque al contribuente una pretesa impositiva concreta e motivata; l'impugnazione può investire sia vizi sostanziali sia vizi formali dell'atto.
- Le questioni proposte in cassazione devono essere state già dedotte nel giudizio di merito e devono risultare dal contenuto della sentenza impugnata o dagli atti specificamente indicati; in mancanza, il motivo è inammissibile per novità o per difetto di autosufficienza.
- Quando una riforma normativa prevede l'accorpamento di enti pubblici senza una espressa clausola di immediata estinzione, la cessazione dei precedenti enti non si presume automaticamente, ma si colloca al completamento della procedura di riordino o di successione organizzativa.
- La previsione di un periodo transitorio e la permanenza degli affidamenti e dei ruoli consortili possono legittimare la continuità operativa dell'ente accorpato fino alla definitiva operatività del nuovo ente, con conseguente validità degli atti adottati in tale fase.
- L'uso, in ambito pubblicistico, della figura civilistica del mandato senza rappresentanza può essere concettualmente improprio; tuttavia, se l'ente che ha emanato l'atto conserva il potere funzionale di operare durante la fase transitoria, l'erronea qualificazione del rapporto non determina di per sé nullità dell'atto.
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