Sentenza del 09/08/2017 n. 19798 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella di pagamento relativa a imposte derivanti da avvisi di accertamento definitivi, sostenendo che non fosse stata dimostrata la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., in particolare l'affissione dell'avviso, il deposito presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informativa. Contestava inoltre la distanza temporale di circa tre mesi tra i tentativi di consegna presso l'abitazione, avvenuti il 19 e 20 settembre 2006, e gli adempimenti successivi, effettuati il 21 dicembre 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una valutazione delle risultanze documentali e non indicava adeguatamente un fatto storico decisivo omesso o contraddittoriamente motivato; inoltre, il motivo risultava carente di autosufficienza e in parte contraddittorio. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la notifica ex art. 140 c.p.c. costituisce una modalità ordinaria, e non eccezionale, quando il domicilio fiscale è noto ma il destinatario e gli altri soggetti abilitati sono temporaneamente assenti. La Corte ha ritenuto irrilevante che deposito, affissione e spedizione della raccomandata siano avvenuti tre mesi dopo i tentativi iniziali, in assenza di prova della presenza del contribuente o dei familiari al momento degli adempimenti successivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 7.000 euro oltre accessori in favore di ciascuna parte resistente.
Norme richiamate
Art. 140 codice di procedura civile
Quando la notificazione non può essere eseguita per irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica secondo l'art. 140 c.p.c. è una modalità ordinaria applicabile anche agli atti tributari quando il domicilio fiscale è noto, ma il destinatario e gli altri consegnatari abilitati risultano temporaneamente assenti. Non è richiesta una contiguità temporale rigida tra i tentativi di consegna e gli adempimenti successivi, purché questi siano correttamente eseguiti e non sia dimostrata la presenza del destinatario o di altri consegnatari.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La disposizione richiama, per la notificazione delle cartelle di pagamento, le modalità previste dalla disciplina generale delle notificazioni, rendendo applicabile anche la procedura dell'art. 140 c.p.c.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
La norma disciplina la notificazione degli atti tributari e, mediante il richiamo alle norme del codice di procedura civile, consente il ricorso alle forme previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., incluso l'art. 140 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile, nel testo applicabile ratione temporis
Il vizio di motivazione richiede l'indicazione specifica di un fatto storico, controverso e decisivo, la cui motivazione sia omessa, insufficiente o contraddittoria. Non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione delle prove o delle risultanze documentali a quella compiuta dal giudice di merito.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
La disposizione consente l'iscrizione ipotecaria a garanzia del credito tributario; nel caso concreto, l'iscrizione ipotecaria aveva portato il contribuente a contestare la cartella della cui esistenza sosteneva di avere avuto conoscenza solo successivamente.
Massime di principio
- Quando il domicilio fiscale del contribuente è noto ma il destinatario e gli altri soggetti abilitati sono temporaneamente assenti, la notifica ex art. 140 c.p.c. è una procedura ordinaria e può essere validamente utilizzata anche per cartelle di pagamento e altri atti tributari.
- La validità della notifica dipende dall'effettivo compimento degli adempimenti prescritti, ossia deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa, non necessariamente dalla loro esecuzione nello stesso giorno dei tentativi di consegna.
- La mera distanza temporale tra i tentativi di consegna e gli adempimenti successivi non determina automaticamente la nullità della notifica, soprattutto se il destinatario non dimostra di essere stato presente, o di avere avuto familiari presenti, nel periodo degli adempimenti.
- In cassazione non è sufficiente contestare la ricostruzione delle prove compiuta dal giudice di merito: occorre indicare con precisione un fatto storico decisivo omesso o una motivazione realmente illogica o contraddittoria, rispettando anche il requisito di autosufficienza del ricorso.
- Chi contesta una notifica deve individuare uno specifico adempimento mancante o irregolare e fornire elementi concreti a sostegno; la semplice negazione della regolarità della procedura o una diversa lettura dei documenti normalmente non è sufficiente.
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