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Sentenza

Sentenza n. 1198/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo, sezione lavoro, che aveva imposto l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito complessivo fino a 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 66/2025 del Tribunale di Rovigo, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 aprile 2025. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, mediante accredito di 2.000 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2020 e il 2024 e fino a 500 euro per l’anno scolastico 2024-2025. La ricorrente ha dedotto la mancata spontanea esecuzione del giudicato. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Rovigo era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione e non era stata eseguita. Ha quindi accolto il ricorso e condannato il Ministero a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, costituendo la Carta elettronica e accreditando sulla stessa le somme stabilite dal titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti ad altro direttore generale o dirigente del Ministero. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’incarico. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica accogliendo la domanda e impartendo all’Amministrazione le prescrizioni necessarie per l’esecuzione del giudicato, con nomina anticipata del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudice ritiene integrati i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza, trattandosi di esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il giudice ne richiama il rispetto tra le condizioni preliminari per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica che il Ministero deve applicare nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato portato a conoscenza dell’Amministrazione e non sia stato spontaneamente eseguito; l’inadempimento non contestato giustifica l’accoglimento della domanda.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può imporre all’Amministrazione un termine puntuale per l’esecuzione del giudicato e determinare in anticipo gli adempimenti esecutivi necessari, purché conformi al contenuto del titolo.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione; il giudice può individuare un dirigente dell’Amministrazione debitrice e consentirgli di subdelegare gli adempimenti esecutivi nei limiti indicati.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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