Cassazione Civile, Ordinanza n. 18669/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società aveva agito in primo grado davanti alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale per contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato relativo a una bacinella per uso domestico, chiedendo anche l'inibitoria, il ritiro dal commercio, il richiamo dei prodotti e il risarcimento del danno per concorrenza sleale da imitazione servile. Il tribunale aveva accolto la riconvenzionale di nullità della registrazione e rigettato le domande; la corte d'appello aveva invece respinto la nullità, accertato la contraffazione e la concorrenza sleale e condannato entrambe le convenute. Con precedente ordinanza la Cassazione aveva cassato con rinvio, osservando che la corte territoriale aveva fondato la tutela sulla sola regolarità della registrazione senza verificare adeguatamente la sussistenza di una utilità nuova e ulteriore del prodotto, richiamando i requisiti del modello di utilità. La società soccombente ha quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo la ricorrente, la Cassazione avrebbe falsamente percepito gli atti, credendo che in causa fosse stato azionato un modello di utilità, mentre la domanda riguardava soltanto un disegno o modello comunitario registrato; la censura mirava a far valere una svista materiale decisiva, non una valutazione giuridica. Le controparti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse un errore di fatto revocatorio, perché la questione della qualificazione della domanda e del perimetro della tutela invocata costituiva un punto controverso del giudizio e, quindi, un profilo valutativo non emendabile con revocazione. In particolare, la doglianza investiva l'interpretazione compiuta dalla precedente ordinanza di cassazione, non una pura svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
è il rimedio azionato per la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, ma non è esperibile quando si contesta la qualificazione giuridica della domanda o un apprezzamento valutativo.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione di fatti incontestati, immediatamente rilevabile dagli atti, e non può riguardare questioni controverse o attività interpretative e valutative.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze o ordinanze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammessa solo in presenza di una svista percettiva obiettiva, immediatamente rilevabile dal raffronto tra decisione e atti di causa, e solo se il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione della qualificazione giuridica della domanda o dell'oggetto del contendere, poiché tale attività appartiene al piano interpretativo-valutativo e non a quello della mera percezione materiale.
- Se un presunto fatto decisivo è stato oggetto di contrapposte allegazioni e di discussione processuale, la decisione del giudice non è emendabile con revocazione, anche se la parte ritenga errata la ricostruzione compiuta nella precedente pronuncia.
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