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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1977

Regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020

Normativa europea32018R1977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento apre contingenti tariffari autonomi dell’Unione per una serie di prodotti della pesca importati, al fine di garantire un approvvigionamento adeguato all’industria di trasformazione europea senza compromettere la produzione unionale. I dazi sono ridotti o sospesi entro quantitativi e periodi stabiliti nell’allegato, con gestione affidata alla Commissione e agli Stati membri secondo il sistema dell’ordine cronologico delle dichiarazioni doganali. Il regime è riservato ai prodotti destinati al consumo umano e alla trasformazione, sotto vigilanza doganale e nel quadro dell’uso finale. L’allegato dettaglia per ciascun contingente i codici NC/TARIC, i volumi, i dazi e la durata.

Apertura e gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020, con riduzione o sospensione dei dazi doganali entro limiti quantitativi prestabiliti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti della pesca elencati nell’allegato, destinati al consumo umano e, in linea generale, alla trasformazione industriale nell’Unione. Beneficiano delle aliquote contingentali solo i prodotti importati per le lavorazioni ammesse e soggetti ai contingenti annuali indicati; sono esclusi i prodotti la cui trasformazione avviene a livello di vendita al dettaglio o ristorazione e quelli destinati a mere operazioni minime non considerate trasformazione ai fini del regime. L’applicazione temporale va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca (2019-2020)

Il regolamento istituisce per il biennio 2019-2020 contingenti tariffari autonomi su una serie di prodotti della pesca, con riduzione o sospensione dei dazi doganali entro volumi predeterminati. La ratio è garantire all’industria di trasformazione dell’Unione un approvvigionamento adeguato, tenendo conto della crescente dipendenza dalle importazioni e della necessità di non pregiudicare la produzione unionale.

Finalità e contesto

I considerando chiariscono che la misura risponde alla domanda interna di prodotti ittici e alla necessità di assicurare condizioni di accesso uniformi per tutti gli importatori dell’Unione. Il regolamento sostituisce il precedente regime 2016-2018, scaduto il 31 dicembre 2018, e si coordina con il sistema doganale unionale introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regime riguarda le importazioni nell’Unione dei prodotti ittici specificati nell’allegato. Il beneficio tariffario è riservato ai prodotti destinati al consumo umano e, in sostanza, alla trasformazione industriale; ne restano esclusi i prodotti destinati alla vendita al dettaglio o alla ristorazione. La disciplina si applica in tutti gli Stati membri e opera fino a esaurimento dei contingenti disponibili.

Gestione dei contingenti e ruolo delle autorità doganali

La gestione avviene secondo il meccanismo cronologico previsto dagli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con prelievo dei quantitativi sui volumi contingenti in base alle importazioni effettive. La Commissione e le autorità doganali nazionali devono collaborare strettamente per monitorare l’utilizzo dei volumi e garantire il controllo dell’applicazione del regime.

Regime di utilizzo finale e condizioni di ammissibilità

I contingenti sono sottoposti alla vigilanza doganale nel quadro dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Il diritto al contingente è subordinato al fatto che i prodotti siano destinati a lavorazioni che vanno oltre meri trattamenti minimi; sono espressamente escluse operazioni come pulitura, eviscerazione, taglio della coda o della testa, semplice taglio, reimballaggio di filetti congelati, campionatura, cernita, etichettatura, condizionamento, refrigerazione, congelamento/surgelamento, ghiacciatura, decongelamento e separazione.

Deroghe per specifiche lavorazioni

In deroga all’esclusione generale, il regolamento ammette al beneficio tariffario anche prodotti destinati ad alcune trasformazioni specifiche, tra cui taglio a dadi, taglio ad anelli o a strisce per determinati codici NC, sfilettatura, produzione di lati, taglio di blocchi congelati, frazionamento di blocchi di filetti interfogliati per ottenere filetti individuali, affettatura per alcuni codici NC, trattamenti con gas d’imballaggio secondo il regolamento (CE) n. 1333/2008 e alcune lavorazioni su prodotti congelati per l’eliminazione dei residui interni.

Contingenti, codici e aliquote

L’allegato contiene l’elenco analitico dei contingenti, con codici NC e TARIC, descrizione dei prodotti, quantitativi annuali e dazi contingentali. La maggior parte dei contingenti è aperta a dazio 0 %, per quantitativi che variano in funzione della specie o preparazione; sono previsti, tra gli altri, contingenti per lutiano rosso, uova di pesce, acciughe, merluzzi bianchi, naselli, surimi, pesci piatti, calamari, aringhe, tonni in forma di "loins", gamberetti e granchi. Per alcuni contingenti sono fissate aliquote diverse, come il 2,6 % per taluni eglefini e il 6 % per aragoste e altri gamberi di mare.

Durata, decorrenza e clausola specifica

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. È inoltre prevista una clausola speciale per il contingente 09.2784, che si sopprime automaticamente dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore o all’applicazione provvisoria, se precedente, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Vietnam.

Disposizioni principali

Apertura dei contingenti e misura tariffaria

L’articolo 1 prevede la riduzione o sospensione dei dazi all’importazione per i prodotti elencati in allegato, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi indicati e fino a concorrenza dei volumi stabiliti.

Gestione dei contingenti

L’articolo 2 rinvia agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per la gestione dei contingenti tariffari, basata sull’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica.

Vigilanza doganale e uso finale

L’articolo 3 assoggetta i contingenti alla vigilanza doganale nell’ambito del regime dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Requisiti di ammissibilità e esclusioni

L’articolo 4 limita il beneficio ai prodotti destinati al consumo umano e ne esclude l’uso nella vendita al dettaglio o ristorazione. Sono inoltre esclusi i prodotti destinati soltanto a una serie di operazioni minime elencate nel paragrafo 3; in deroga, il paragrafo 4 consente l’accesso al contingente per specifiche lavorazioni più significative, tra cui taglio a dadi, sfilettatura, produzione di lati, taglio di blocchi congelati, frazionamento di blocchi interfogliati, affettatura per alcuni codici NC e taluni trattamenti con gas d’imballaggio o con divisione/trattamento termico di prodotti congelati.

Cooperazione tra Commissione e Stati membri

L’articolo 5 impone una stretta collaborazione tra Commissione e autorità doganali degli Stati membri per garantire la gestione e il controllo dell’applicazione del regolamento.

Durata di applicazione e entrata in vigore

L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contingenti specifici dell’allegato

L’allegato elenca numerosi contingenti per specie e preparazioni di prodotti ittici, quasi tutti con dazio contingentale pari a 0 %, con quantitativi annuali definiti e periodi di applicazione 2019-2020; sono previste anche aliquote diverse per taluni prodotti, ad esempio 2,6 % per alcuni eglefini e 6 % per alcune aragoste/gamberi di mare. È altresì prevista una clausola specifica per il contingente 09.2784, che si sopprime automaticamente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore o dell’applicazione provvisoria, se precedente, dell’accordo di libero scambio UE-Vietnam.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedoganepescaagroalimentare

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